Illecito professionale non automatico e offerta sostenibile nel nuovo codice appalti (TAR Puglia n. 1072 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’illecito professionale ad effetto escludente richiede una gravità tale da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità dell’operatore, con valutazione che spetta alla stazione appaltante e non si traduce in automatismi. Le omissioni dichiarative non sono equiparabili alle informazioni false o fuorvianti, che presuppongono una condotta attiva. In sede di verifica di anomalia l’operatore può legittimamente ridefinire il peso delle componenti di costo in ragione di sopravvenienze, purché rispetti il principio di immodificabilità e la congruità complessiva dell’offerta. Non esiste una soglia minima di utile sotto la quale l’offerta diviene ex se inattendibile: solo l’utile pari a zero o l’offerta in perdita la rendono tale. La maggiorazione del 28% per il lavoro supplementare incrementa il solo profilo retributivo, lasciando inalterato quello contributivo.

Il Fatto

La società ricorrente partecipava a una procedura aperta indetta dalla società di gestione aeroportuale per l’affidamento del servizio di pulizia degli scali pugliesi, con offerta economicamente più vantaggiosa. Dopo l’esclusione del primo classificato, la stazione appaltante invitava la ricorrente e la controinteressata a comprovare i requisiti speciali e a dettagliare i costi della manodopera. Esperite tre richieste di chiarimenti, l’amministrazione riteneva attendibile l’offerta della controinteressata e disponeva l’aggiudicazione in suo favore.

La ricorrente, appreso che la controinteressata aveva omesso di segnalare una risoluzione contrattuale subita pochi mesi prima, invitava l’amministrazione all’autotutela. Ricevute le giustificazioni, la stazione appaltante confermava l’aggiudicazione. La ricorrente impugnava gli atti con ricorso principale e motivi aggiunti; la controinteressata proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente il ricorso principale, poiché il suo rigetto consente di conservare l’aggiudicazione e fa venir meno l’interesse alla decisione sul ricorso incidentale. Sul primo motivo, relativo all’illecito professionale, il Tribunale richiama gli artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, lett. b) e c) del d.lgs. n. 36/2023. L’esclusione non è automatica: la condotta deve assumere connotazioni di gravità. Le omissioni dichiarative, inoltre, non possono essere equiparate alle informazioni false o fuorvianti, che implicano una condotta attiva. La valutazione di non gravità operata dall’amministrazione è quindi ragionevole, considerati il breve lasso di tempo della defaillance, il diverso oggetto dell’appalto risolto e le impugnative pendenti sulla risoluzione.

Sul secondo motivo, concernente la pretesa insostenibilità dell’offerta, il Tribunale ritiene le giustificazioni immuni da macroscopica illogicità. La Decontribuzione sud era stata computata in sede di offerta ed è venuta meno solo con circolare INPS successiva; la possibilità di ridurre i costi dei macchinari costituisce legittimo aggiustamento riconducibile all’art. 110, comma 3. Quanto all’utile esiguo, si richiama la giurisprudenza secondo cui non è fissabile una soglia minima: solo l’utile zero o l’offerta in perdita rilevano. Le doglianze su maggiorazioni notturne e festive sono generiche e indimostrate; per il lavoro festivo, nella turnazione su cinque giorni, il CCNL Multiservizi non prevede maggiorazioni. Sulla retrodatazione, correttamente si sono applicate le tabelle ministeriali vigenti all’atto dell’offerta; sulla maggiorazione del 28%, essa incide solo sulla retribuzione, non sugli oneri contributivi.

Sul terzo e quarto motivo, relativi alla offerta tecnica, il Collegio ritiene dimostrata la conformità dei macchinari offerti, ben sopra la soglia minima, e immune da censure la valutazione della commissione. Sul quinto, il diritto di unicità dell’offerta non è violato da formule come “se di interesse per la stazione appaltante”, che non integrano una condizione in senso proprio.

Sui motivi aggiunti, il Tribunale esclude che l’amministrazione dovesse argomentare ulteriormente l’affidabilità: la condivisione dei chiarimenti esprime giudizio di non gravità e di affidabilità implicita, senza automatismo espulsivo per l’omissione. Quanto all’iscrizione nel casellario ANAC, essa risulta sospesa dal TAR Lazio con ordinanza cautelare. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono respinti; il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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