CAM ed effetto escludente: la conformità si valuta solo se la lex specialis la prescrive a pena di esclusione (TAR Lombardia n. 2812 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’inosservanza dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) da parte dell’offerta tecnica non determina l’automatica esclusione del concorrente né l’attribuzione di un punteggio pari a zero per il criterio premiale di riferimento, a meno che la sanzione espulsiva sia espressamente prevista dal decreto ministeriale di settore e dalla legge di gara. In assenza di una clausola espulsiva, la verifica della conformità ai CAM è demandata alla fase esecutiva del contratto, in cui la stazione appaltante accerta la rispondenza delle soluzioni offerte. L’indicazione del costo della manodopera in un accordo quadro, avente natura programmatoria, è necessariamente approssimativa e non può essere sindacata sulla base di un calcolo matematico che presupponga l’impiego continuativo e integrale delle maestranze dichiarate in offerta.

Il Fatto

Il Comune di San Giuliano Milanese indiceva una procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro per la manutenzione stradale, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il raggruppamento secondo classificato impugnava l’aggiudicazione disposta in favore del primo classificato, deducendo, tra l’altro, che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria non fosse conforme ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, con conseguente obbligo di esclusione ovvero di attribuzione di un punteggio pari a zero.

Nel corso del giudizio, la stazione appaltante stipulava il contratto generale di accordo quadro e i relativi contratti attuativi con l’aggiudicataria; avverso tali atti il ricorrente proponeva motivi aggiunti, domandando il subentro nel rapporto contrattuale, previa declaratoria di inefficacia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto la tesi del ricorrente secondo cui la difformità ai CAM avrebbe dovuto comportare l’esclusione del concorrente. Richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale, il TAR ha chiarito che l’effetto escludente si determina solo nei casi in cui l’obbligo di produrre in offerta la documentazione attestante la conformità ai CAM sia espressamente previsto a pena di esclusione dal decreto ministeriale e dalla legge di gara. Nel caso di specie, né il disciplinare né il D.M. n. 256/2022 contemplavano una siffatta sanzione, limitandosi quest’ultimo a prescrivere l’attribuzione di un punteggio premiante per le prestazioni migliorative.

Quanto alla richiesta di azzeramento del punteggio per il criterio PT5, il Tribunale ha rilevato che il D.M. n. 256/2022 non richiede certificazioni per gli impianti di produzione, sicché la stazione appaltante ha correttamente valutato la dichiarazione del produttore. La verifica della rispondenza dell’impianto ai criteri della disciplina sui CAM Strade è espressamente demandata alla fase di esecuzione del contratto, attraverso visite ispettive della direzione lavori.

Il Collegio ha inoltre escluso che la società produttrice del conglomerato bituminoso dovesse essere qualificata come subappaltatrice, non essendo stata indicata come tale nel DGUE e non essendo configurabile un subappalto necessario. In ogni caso, le verifiche sui requisiti del subappaltatore sono rinviate alla fase esecutiva. Infine, il TAR ha ritenuto non sindacabile il giudizio di congruità sul costo della manodopera, essendo l’accordo quadro di natura programmatoria e risultando l’offerta economica non manifestamente erronea.

La complessiva impugnativa è stata respinta, con declaratoria di infondatezza della connessa domanda risarcitoria, in quanto l’attività dell’Amministrazione, riconosciuta legittima, non può considerarsi ingiusta ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. Le spese di lite sono state compensate per la novità e complessità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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