La sospensione cautelare dell’autorizzazione sanitaria non richiede la forma del provvedimento conclusivo (TAR Lazio n. 11688 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La misura cautelare di sospensione dell’autorizzazione all’esercizio di una struttura sanitaria privata accreditata, adottata ai sensi dell’art. 17, comma 5, del Regolamento regionale della Regione Lazio 6 novembre 2019, n. 20, può essere legittimamente comunicata nella fase di avvio del procedimento, senza necessità di attendere l’adozione del provvedimento conclusivo. Tale potere cautelare sussiste quando il legale rappresentante della società sia destinatario di un provvedimento restrittivo della libertà personale per reati in materia di corruzione, atteso che tale circostanza determina il venir meno dei requisiti di affidabilità e onorabilità del soggetto giuridico autorizzato. La misura deve essere proporzionata, temporanea e funzionale alla garanzia della continuità assistenziale dei pazienti già in carico, potendo legittimamente includere il divieto di presa in carico di nuovi pazienti.
Il Fatto
La struttura sanitaria privata, gestore di un centro di dialisi ambulatoriale accreditato, ha impugnato la nota con cui la Regione Lazio ha avviato il procedimento di sospensione dell’autorizzazione e dell’accreditamento, nella parte in cui disponeva il divieto di presa in carico di ulteriori pazienti. Analoga misura era stata comunicata dalla ASL territorialmente competente, che aveva dato esecuzione alla determinazione regionale. La vicenda traeva origine da un’indagine penale per corruzione in ambito sanitario, che aveva coinvolto il legale rappresentante della società. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti e il risarcimento dei danni, deducendo la nullità della misura per difetto assoluto di attribuzione e la violazione dei principi di proporzionalità e tipicità dell’azione amministrativa.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, richiamando l’art. 17, comma 5, del Regolamento regionale n. 20/2019, che prevede la sospensione dell’autorizzazione in via cautelare nel caso di provvedimenti sanzionatori di rilevanza penale o amministrativa adottati nei confronti del soggetto giuridico autorizzato, del legale rappresentante o dei titolari di quote di maggioranza. Il Tribunale ha ritenuto che la fattispecie concreta rientri pienamente in tale previsione, essendo il legale rappresentante della società destinatario di una misura di custodia cautelare per gravi reati di corruzione.
Quanto alla censura relativa alla natura endoprocedimentale dell’atto impugnato, il Collegio ha escluso che la comunicazione di avvio del procedimento, contenente la misura inibitoria, sia radicalmente priva di efficacia giuridica. La Regione, nell’ambito dei propri poteri di vigilanza e controllo, è titolare di un potere di tipo cautelare e temporaneo che può essere esercitato anche nella fase prodromica rispetto al provvedimento conclusivo, senza che ciò determini una violazione del principio di tipicità dell’azione amministrativa.
Il Tribunale ha inoltre valorizzato il quadro fattuale emerso dalle visure camerali, dalle quali risultava la partecipazione della società da parte di una società interamente riconducibile al medesimo legale rappresentante coinvolto nel procedimento penale. Tale circostanza, unitamente alla gravità delle contestazioni, ha indotto il giudice a ritenere legittimo l’esercizio del potere cautelare, finalizzato a impedire che la struttura potesse continuare ad acquisire nuovi pazienti in una situazione di perdurante carenza dei requisiti di affidabilità e onorabilità.
Il Collegio ha infine ritenuto la misura rispettosa del principio di proporzionalità, in quanto limitata al solo divieto di nuove prese in carico e non estesa alla sospensione dell’intera attività, con espressa previsione della continuità assistenziale per i pazienti già in carico. La natura salvavita delle prestazioni dialitiche è stata preservata dalla stessa amministrazione, che ha circoscritto l’effetto inibitorio alla sola acquisizione di nuovi rapporti di cura. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna controparte costituita.
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Nota della Redazione
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