Silenzio-inadempimento dopo annullamento del diniego di sanatoria edilizia (TAR Calabria n. 1082 del 03.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando il giudice amministrativo annulla il diniego di accertamento di conformità edilizia facendo espressamente salva la facoltà dell’amministrazione di rideterminarsi sulla conformità dell’opera, senza imporre alcun termine, la successiva diffida del privato apre un procedimento di riedizione del potere che l’amministrazione ha il dovere di concludere con provvedimento espresso. A fronte di tale sollecitazione è ammissibile il rimedio generale del ricorso avverso il silenzio-inadempimento, non costituendo l’ottemperanza l’unico strumento esperibile. La domanda di risarcimento del danno da ritardo richiede la prova concreta di tutti gli elementi costitutivi ex art. 2043 c.c., non potendosi fondare su una presunzione collegata al mero ritardo; rileva inoltre l’esclusione dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza ex art. 30, comma 2, c.p.a..
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un immobile destinato ad attività alberghiera nel Comune di San Floro. Con sentenza n. 42 del 5 gennaio 2022 il Consiglio di Stato aveva annullato l’ordinanza di chiusura dell’attività, l’ordine di demolizione e il diniego di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, stabilendo che l’amministrazione dovesse rideterminarsi sugli aspetti relativi alla conformità dell’opera.
Non essendo seguita alcuna attività, la società ha diffidato il Comune a provvedere con nota del 19 gennaio 2024. A fronte dell’inerzia ha proposto ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento, la condanna a pronunciarsi e il risarcimento del danno. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per erroneità dello strumento, assumendo che si sarebbe dovuta esperire l’azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. a, c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina l’eccezione di inammissibilità e la ritiene infondata. La società non chiede l’esecuzione materiale della sentenza, ma contesta il silenzio sull’interesse pretensivo a ottenere, in sede di riedizione del potere, il provvedimento originariamente richiesto.
La sentenza del Consiglio di Stato, osserva il TAR, ha fatto espressamente salva la facoltà dell’amministrazione di rideterminarsi, lasciando in capo alla stessa un margine di discrezionalità sul contenuto del provvedimento. Non ha però imposto alcun termine. La diffida ha quindi sollecitato la riedizione del potere e, a fronte di questa, l’amministrazione non ha potestà di non decidere.
Il perdurante contegno inerte contrasta con il principio di buona amministrazione. Ricorrendone i presupposti, è pertanto possibile esperire il rimedio generale del ricorso contro il silenzio per ottenere la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso.
Nel merito il ricorso è fondato. Il TAR richiama l’orientamento costante secondo cui, oltre i casi tipizzati dalla legge, il dovere di provvedere sussiste ogni volta che ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento, sorgendo per il privato una pretesa al provvedimento (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 2293 del 2019). Il procedimento di accertamento di conformità non si è concluso: il riscontro del Comune sulle due SCIA riguarda un aspetto diverso, l’avvio dell’attività alberghiera. Il Comune è quindi condannato a concludere il procedimento con provvedimento espresso entro 60 giorni dalla notificazione.
È invece rigettata la domanda risarcitoria per assoluta genericità di allegazioni e prove. Il danno da ritardo richiede la dimostrazione degli elementi ex art. 2043 c.c. e non può fondarsi su una presunzione legata al solo ritardo: grava sul danneggiato l’onere ex art. 2697 c.c.. La società, inoltre, ha sollecitato solo nel gennaio 2024 una sentenza del gennaio 2022, e l’art. 30, comma 2, c.p.a. esclude i danni evitabili con l’ordinaria diligenza. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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