Dissesto ente locale e ottemperanza commissario ad acta su massa passiva (TAR Calabria n. 1081 del 03.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di dissesto finanziario di un ente locale, ai sensi dell’art. 248 del d.lgs. n. 267/2000, preclude la prosecuzione delle azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Ne consegue che il giudice dell’ottemperanza non può consentire al commissario ad acta l’emissione del mandato di pagamento di un credito anteriore al dissesto. Il commissario conserva però un obbligo di vigilanza sullo svolgimento della procedura, dovendo verificare il corretto inserimento dell’importo dovuto nella massa passiva. Il compenso del commissario non è liquidabile fino a quando il suo incarico non sia esaurito.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Cosenza la condanna del Comune al risarcimento dei danni da sinistro, con una somma liquidata in via principale e con gli accessori secondo il regime della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. Formatosi il giudicato, la stessa proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR Calabria, che con una precedente decisione accoglieva l’istanza e nominava commissario ad acta il segretario generale di un altro comune.

Insediatosi l’organo straordinario, lo stesso chiedeva la liquidazione del proprio compenso. Sopravveniva tuttavia la delibera con cui il Commissario Straordinario dell’ente, con i poteri del Consiglio, dichiarava il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 246 del d.lgs. n. 267/2000. Il commissario chiedeva allora al Collegio se potesse comunque procedere all’emissione del mandato di pagamento, essendo il dissesto intervenuto dopo il suo insediamento e prima del pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla lettera dell’art. 248 del d.lgs. n. 267/2000, che dalla data di dichiarazione del dissesto e fino all’approvazione del rendiconto dell’organo di liquidazione vieta di intraprendere o proseguire azioni esecutive per i debiti di competenza dell’organo straordinario. La norma viene letta come regola che assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni sorte da fatti o atti anteriori alla dichiarazione.

Il debito oggetto del giudizio di ottemperanza è pacificamente anteriore al dissesto. Da qui la conseguenza: la dichiarazione impedisce l’ottemperanza e, quindi, l’emissione del mandato di pagamento. Il Collegio non si limita a negare il singolo atto esecutivo, ma ridisegna il perimetro dell’incarico commissariale.

Al commissario viene ordinato di vigilare sullo svolgimento della procedura di dissesto, con il preciso mandato di verificare il corretto inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto alla ricorrente. Il pagamento resta condizionato, quanto a modalità, tempi ed eventuale riduzione, alla disciplina dell’estinzione della massa passiva, con particolare riguardo ai criteri di priorità tra i crediti.

Una volta accertato che l’ente abbia posto in essere tale adempimento, unico possibile in esecuzione del giudicato, il compito del commissario potrà ritenersi in linea di massima esaurito, con obbligo di relazione alla Sezione. Su questa base il Collegio rigetta la domanda di liquidazione del compenso: l’incarico non è concluso e la pretesa è allo stato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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