Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per l’indennità di coordinamento (TAR Calabria n. 712 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo spedito in forma esecutiva e costituisce il presupposto dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. L’amministrazione che non si costituisca e non provi l’esecuzione non può invocare alcun fatto impeditivo, sicché il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare piena ed integrale esecuzione al giudicato, assegnando un termine di sessanta giorni e nominando, per il caso di persistente inottemperanza, il commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione.
Il Fatto
La ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria n. 570/2020, che, rigettando l’appello, aveva confermato integralmente la pronuncia del Tribunale di Locri n. 1270/2018. Quest’ultima aveva condannato la struttura sanitaria al pagamento dell’indennità di coordinamento per il periodo compreso tra il 30 marzo 2006 e il 30 maggio 2014, oltre interessi e rivalutazione, con compensazione parziale delle spese di lite.
Dopo la spedizione in forma esecutiva, il titolo è stato notificato all’amministrazione in data 24.07.2024. La struttura sanitaria, regolarmente evocata, non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. La ricorrente ha depositato, in adempimento dell’incombente istruttorio disposto con l’ordinanza collegiale n. 446 del 13.06.2025, copia attestata conforme all’originale del titolo giudiziale, con attestazione di spedizione in forma esecutiva e relativa notificazione.
Da tale notificazione il Tribunale fa decorrere il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il termine risulta integralmente decorso senza che l’amministrazione abbia dato esecuzione al titolo.
La mancata costituzione della struttura sanitaria non consente di desumere alcun fatto estintivo o impeditivo. Non emergono, quindi, elementi dai quali inferire che il pagamento sia stato eseguito, né l’amministrazione ha allegato circostanze idonee a giustificare l’inottemperanza.
Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo di dare piena ed integrale esecuzione al giudicato, assegnando il termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di sub-delega.
Il commissario dovrà procedere sia all’allocazione in bilancio delle somme, ove manchi lo stanziamento, sia alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché al reperimento materiale delle somme. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento, dovendo l’organo straordinario attivare ogni iniziativa necessaria. Il commissario provvederà anche al rimborso delle spese e del contributo unificato, con gli interessi fino al soddisfo, e riferirà dettagliatamente sugli adempimenti.
È invece rigettata la domanda di penalità di mora, in ragione dell’epoca di instaurazione del giudizio rispetto alla formazione del titolo oggetto di ottemperanza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione intimata.
Nota della Redazione
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