Accesso civico generalizzato ai dati dei laboratori privati per i test SARS-CoV-2 (TAR Puglia n. 1088 del 16.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il laboratorio di analisi privato che, in forza di provvedimenti amministrativi e circolari ministeriali, esegue i test diagnostico-molecolari per il rilevamento dell’RNA del virus SARS-CoV-2 e ne trasmette i dati alla piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità svolge attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013, ed è pertanto destinatario degli obblighi di trasparenza. Il silenzio serbato sull’istanza di accesso civico generalizzato, ancorché non tipizzato come rigetto dall’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 33/2013, è sindacabile con il rito dell’art. 116 c.p.a., richiamato dal successivo comma 7. La legittimazione ad agire spetta a chiunque, senza limitazioni soggettive né obbligo di motivare le ragioni dell’accesso, purché i dati siano nella disponibilità del soggetto intimato e non operino i limiti dell’art. 5-bis.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato in data 5 febbraio 2024 un’istanza di accesso civico generalizzato, dichiaratamente formulata ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, diretta a conoscere le marche dei test diagnostico-molecolari in vitro capaci di rilevare la presenza dell’RNA del virus SARS-CoV-2. Il laboratorio di analisi destinatario non si è costituito in giudizio.
Formatosi il silenzio sull’istanza, il ricorrente ha proposto ricorso chiedendo l’accertamento del silenzio e del diritto all’accesso, con condanna all’esibizione della documentazione. Alla camera di consiglio del 15 ottobre 2024, su istanza di rinunzia alla trattazione orale della difesa, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il primo passaggio riguarda il rito. Il ricorrente ha costruito l’azione sul modello dell’art. 25 della legge n. 241/1990, ma per l’accesso civico generalizzato non è rintracciabile una norma analoga che tipizzi il silenzio come rigetto. Il Collegio richiama la terza Sezione del Consiglio di Stato, secondo cui il comma 7 dell’art. 5, nel richiamare l’art. 116 c.p.a., rende preferibile l’interpretazione che ammette il rito dell’accesso in luogo dell’azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a.. Il riferimento agli “obblighi di trasparenza” va letto come richiamo a tutte le forme di accesso previste dal d.lgs. n. 33/2013, dipendendo la formulazione restrittiva dal mancato allineamento della norma processuale all’introduzione successiva dell’istituto.
Sul piano soggettivo, il Collegio afferma la legittimazione passiva del laboratorio. L’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 estende gli obblighi di trasparenza agli enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro che esercitano funzioni amministrative o attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni. In forza dell’Ordinanza n. 640/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Circolare n. 9774 del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute, il laboratorio esegue i test RT-PCR che confluiscono nella piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità per la misurazione dei dati epidemiologici. Esso figura nell’elenco dei laboratori autorizzati dal Ministero, previa indicazione regionale, ad effettuare la diagnosi molecolare secondo protocolli di Real Time PCR.
Ne deriva che l’attività svolta ha indubbia valenza pubblica: il rilevamento dei dati pandemici avviene proprio mediante l’esecuzione dei test in vitro. Non essendo contestata l’entità del bilancio dell’ente, assume valore decisivo che le informazioni richieste attengano ad attività di pubblico interesse, soggetta ad accesso.
Nel merito, il Collegio ricorda che l’accesso civico generalizzato concerne dati e documenti ulteriori rispetto a quelli di pubblicazione obbligatoria, detenuti dalle amministrazioni o dagli enti privati richiamati. La legittimazione spetta a chiunque, senza limitazioni soggettive e senza obbligo di motivazione, purché la documentazione sia nella disponibilità del soggetto destinatario e non operino i limiti dell’art. 5-bis. Nella specie i dati rientrano tra quelli accessibili e sono nella disponibilità del laboratorio. Il ricorso è accolto, con ordine di ostensione mediante presa visione ed estrazione integrale entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Spese compensate per la novità della questione e la natura seriale del contenzioso.
Nota della Redazione
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