Reclamo avverso gli atti del commissario ad acta per l’ottemperanza del giudicato (TAR Sicilia n. 226 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta, nominato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., che inviti l’amministrazione a corrispondere somme già accertate dal giudicato non compie un autonomo accertamento del dovuto e non introduce un titolo nuovo. Il reclamo avverso l’atto del commissario è infondato quando l’atto si limiti a dare esecuzione al giudicato, essendo la relativa determinazione quantitativa demandata allo stesso commissario quale organo del giudice dell’ottemperanza. Questi può richiamare il prospetto delle somme indicate dalla parte, ma deve motivare sui criteri di calcolo impiegati, in base ai documenti retributivi nella disponibilità dell’amministrazione, tenuta a esibirli.

Il Fatto

Con sentenza n. 2152 del 10 giugno 2024, il TAR Sicilia, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., ordinava all’A.S.P. di Enna di dare piena esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Enna che aveva riconosciuto ai ricorrenti il diritto a percepire il trattamento economico al netto delle ritenute ENPAV e IRAP a carico dell’Azienda e a un monte ore settimanale proporzionale alla retribuzione in godimento. Nominava commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni dell’Assessorato dell’economia della Regione Siciliana, o suo delegato, per il caso di perdurante inerzia.

Decorso inutilmente il termine, si insediava il commissario, che con nota invitava l’A.S.P. a liquidare gli importi addebitati ai ricorrenti per il periodo 2010-2016 a titolo di oneri previdenziali e fiscali gravanti sull’Azienda. L’A.S.P. proponeva reclamo avverso tale deliberazione, sostenendo che essa le imporrebbe pagamenti a titolo di differenze retributive già rigettate dal giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il perimetro del giudicato. Il C.G.A.R.S., con sentenza n. 906 del 13 novembre 2024, aveva rigettato l’appello dell’A.S.P. avverso la sentenza di ottemperanza, rilevando che le argomentazioni dell’Azienda contrastano con il tenore letterale del giudicato e sono smentite da passaggi chiari della motivazione della sentenza da ottemperare.

La sentenza del Tribunale di Enna, richiamata dal C.G.A.R.S., chiarisce che non è previsto che la retribuzione oraria venga calcolata tenendo conto dell’ENPAV e dell’IRAP a carico dell’azienda, e statuisce che l’addebito a carico del dipendente degli oneri gravanti sul datore di lavoro determina una ingiusta decurtazione del trattamento economico. Il C.G.A.R.S. ha quindi precluso ogni interpretazione del giudicato diversa dal suo chiaro tenore letterale, coerente con il dispositivo.

Su questa base il Collegio esamina la censura dell’Azienda. Il commissario non ha chiesto alcun pagamento a titolo di differenze retributive, ma la corresponsione degli importi addebitati ai ricorrenti nel periodo compreso tra il 1° agosto 2010 e il 31 dicembre 2016 a titolo di oneri previdenziali e fiscali gravanti sull’Azienda. Né ha individuato il dies a quo richiamando una pronuncia della Corte di Appello di Caltanissetta, avendo fatto riferimento al periodo in cui l’attività è stata prestata per un monte ore inferiore alle 18 ore settimanali.

La nota impugnata risulta così adottata legittimamente in funzione dell’esecuzione del giudicato. Il Collegio precisa però che i calcoli del dovuto devono essere effettuati dallo stesso commissario quale organo del giudice dell’ottemperanza, sulla base dei documenti retributivi nella disponibilità dell’amministrazione, tenuta a esibirli: egli può richiamare il prospetto dei ricorrenti, ma deve motivare sui criteri di calcolo impiegati. Il reclamo è pertanto rigettato, con spese compensate in ragione delle peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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