Condono edilizio: silenzio-assenso solo se sussistono tutti i requisiti (TAR Sicilia n. 1088 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
I termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi sono ordinatori, salvo che la legge disponga diversamente in modo espresso. Il decorso del termine di ventiquattro mesi senza l’adozione di un provvedimento negativo equivale al rilascio del titolo abilitativo in sanatoria solo qualora sussistano tutti i requisiti formali e sostanziali per il rilascio del provvedimento favorevole. Tra tali requisiti rientra la tempestiva ultimazione delle opere entro il termine contemplato dalla legge. L’art. 38 della legge n. 47/1985 contempla la sospensione del procedimento penale e di quello amministrativo per l’irrogazione delle sanzioni e non incide sulla decisione in ordine al rilascio del titolo in sanatoria. La conformità del manufatto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie non supplisce al difetto del requisito temporale.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha respinto la domanda di condono presentata nel 2004 per un edificio unifamiliare realizzato su un lotto censito al catasto. La proprietà era stata trasferita alla ricorrente nel 2020. L’Amministrazione ha fondato il diniego sull’aerofotogrammetria regionale del 2003, dalla quale risultava presente in sagoma il locale deposito ma non l’abitazione, con la conseguenza che l’opera non sarebbe stata ultimata entro il termine del 31 marzo 2003 richiesto dall’art. 32, comma 25, della legge n. 326/2003.

La ricorrente ha dedotto la violazione dei termini procedimentali, la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 32, comma 37, della legge n. 326/2003 e dell’art. 29 della legge regionale n. 7/2019, l’applicabilità dell’art. 38 della legge n. 47/1985 e, in ogni caso, la conformità del manufatto alle prescrizioni del Piano Regolatore Generale. Il Comune, costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi sono ordinatori, salvo diversa disposizione espressa di legge (Consiglio di Stato, VI, 25 maggio 2020, n. 3307). La violazione del termine finale, quindi, non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento adottato tardivamente.

Quanto al tacito accoglimento, il Tribunale precisa che il decorso dei ventiquattro mesi equivale al rilascio del titolo in sanatoria solo se sussistono tutti i requisiti formali e sostanziali per il provvedimento favorevole (Consiglio di Stato, VI, 12 novembre 2020, n. 6965). Il silenzio-assenso, in altri termini, non si forma in presenza di un ostacolo sostanziale al suo riconoscimento.

Nel caso concreto difettava proprio il requisito della tempestiva ultimazione delle opere. L’aerofotogrammetria richiamata dall’Amministrazione dimostrava l’assenza dell’abitazione alla data del volo, mentre la ricorrente non ha fornito prova contraria conducente. La produzione documentale successiva non vale a dimostrare il possesso dei requisiti per la formazione del silenzio-assenso.

Il Collegio esclude poi ogni rilievo all’art. 38 della legge n. 47/1985, che riguarda la sospensione dei procedimenti penale e amministrativo sanzionatorio e non incide sulla decisione in ordine al rilascio del titolo in sanatoria. Irrilevante è anche l’eventuale conformità del manufatto agli strumenti urbanistici: per conseguire la sanatoria occorre che le opere siano state realizzate entro il termine di legge.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.400,00 oltre accessori di legge se dovuti, tenuto conto della semplicità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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