Varianti in diminuzione al piano ASI e partecipazione procedimentale delle imprese (TAR Campania n. 1919 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio tempus regit actum non si applica meccanicamente al procedimento amministrativo in corso. Esso va coordinato con il giudizio di compatibilità procedimentale: lo ius superveniens disciplina le fasi non ancora esaurite solo se non collide con le fasi già svolte sotto la previgente disciplina e con i principi di economicità e non aggravamento. Ne consegue che, nel procedimento di approvazione delle varianti in diminuzione al piano regolatore consortile ASI, la norma sopravvenuta che riduce l’atto consortile a mera presa d’atto della delibera comunale non può applicarsi quando la fase partecipativa dei privati era già disciplinata dalla legge previgente. La partecipazione dell’interessato al procedimento costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’art. 29, comma 2 bis, legge n. 241/1990 e non è comprimibile per effetto della mera successione delle norme nel tempo.

Il Fatto

Una società proprietaria di un lotto industriale destinato da decenni all’attività conciaria, concesso in locazione a un’altra impresa che ne prosegue l’esercizio, impugna la presa d’atto con cui il Comitato Direttivo del Consorzio ASI provinciale ha recepito la delibera comunale di coordinamento urbanistico. Il provvedimento consortile si fonda sul comma 11 ter dell’art. 8 L.R. Campania n. 19/2013, introdotto dalla L.R. n. 13/2024, che per le varianti in diminuzione sostituisce l’adozione del piano con una semplice presa d’atto.

Le ricorrenti deducono la violazione delle regole di partecipazione procedimentale, il contrasto con la libertà di iniziativa economica e la rottura del rapporto gerarchico tra i livelli di pianificazione. In via gradata prospettano l’illegittimità costituzionale della novella. Le amministrazioni intimate difendono la scelta applicativa del diritto sopravvenuto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione dirimente nella corretta lettura del principio tempus regit actum rispetto allo ius superveniens. Richiamando la giurisprudenza del Cons. Stato sez. III n. 4453/2016 e del Cons. Stato Sez. VI n. 1472/2014, il Tribunale osserva che la regola va sottoposta a un giudizio di compatibilità processuale e procedimentale: le norme nuove si applicano alle fasi non ancora concluse, purché non collidano con quelle già esaurite nel vigore della disciplina precedente.

Nella specie la modifica normativa è intervenuta quando il procedimento era già avviato e la fase partecipativa dei privati, disciplinata dai commi 4 e 11 bis dell’art. 8, era già collocata tra l’adozione e l’approvazione regionale, con il termine di trenta giorni per osservazioni e opposizioni.

Il Collegio esclude che la presa d’atto possa esaurire il procedimento al di fuori di ogni contraddittorio. L’art. 29, comma 2 bis, legge n. 241/1990 qualifica gli obblighi di partecipazione come livelli essenziali delle prestazioni, applicabili anche ai procedimenti regolati da leggi regionali, come confermato dal Cons. Stato sez. V n. 5226/2014. La partecipazione integra elemento indefettibile del procedimento, salvo tassative eccezioni.

Recuperare la garanzia partecipativa nel procedimento comunale, come pure prospettato in via subordinata, produrrebbe però un aggravio contrastante con i principi di economicità e conservazione dei valori giuridici, richiamati anche dal TAR Campania, Napoli, sez. VII n. 3431/2025. Il Consorzio ha dunque applicato erroneamente il tempus regit actum.

Il Tribunale ravvisa un ulteriore vizio nella carenza di presupposto: i provvedimenti impugnati si fondano sull’avvenuta espulsione delle aree dal perimetro consortile, ma la delibera comunale che ne costituisce la premessa è stata annullata dalla sentenza di questo TAR n. 94/2024, avverso la quale pende appello. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con ripresa del procedimento dalla fase successiva alla conferenza di servizi; spese integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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