Ottemperanza al decreto Pinto: commissario ad acta e retribuzione onnicomprensiva (TAR Puglia n. 1089 del 11.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto emesso ai sensi della legge n. 89/2001, il decreto decisorio, notificato e non opposto, costituisce titolo esecutivo con efficacia di cosa giudicata e legittima il ricorso proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. una volta decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica. Il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del giudicato, fissando un termine per l’adempimento e nominando, per il caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta. Al commissario non è dovuto alcun compenso specifico in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.
Il Fatto
Con il decreto indicato in epigrafe la Corte d’appello di Lecce, in sede di equa riparazione, accoglieva il ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, della somma di € 1.600,00, oltre spese del procedimento liquidate in € 1.750,00 per compensi e € 100,00 per spese, con distrazione in favore del difensore.
Nonostante la rituale notifica, il Ministero non dava esecuzione al decreto. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in parola ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata, è stato notificato al Ministero e non è stato opposto.
Il Tribunale rileva che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, è decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo. I ricorrenti hanno inoltre ottemperato all’onere dichiarativo previsto dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, attestando la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito e l’ammontare degli importi ancora dovuti.
Alla luce del comma 7 dell’art. 5-sexies, è decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza che il pagamento sia stato eseguito. Nel merito, pertanto, il TAR sancisce l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme indicate se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nel termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per il caso di infruttuoso decorso del termine, il Collegio nomina commissario ad acta il dirigente che verrà specificatamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni per l’espletamento dell’incarico. Si esclude espressamente la corresponsione di un compenso specifico in base al principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, richiamando l’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.
Il Ministero è infine condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 300,00 per compensi, oltre accessori, in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché al rimborso delle spese vive sostenute successivamente all’emissione del decreto per la proposizione del giudizio di ottemperanza, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.