Rifiuto del permesso di soggiorno stagionale e onere istruttorio sulla partecipazione procedimentale (TAR Calabria n. 1640 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, il giudice amministrativo può disporre un’istruttoria nei confronti dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 63 cod. proc. amm., quando ritenga necessario acquisire una dettagliata relazione sui fatti di causa. L’accertamento istruttorio deve vertere, in particolare, sulla fase partecipativa del procedimento, con riferimento alle osservazioni presentate dal privato prima dell’adozione del provvedimento di rigetto. Tale verifica risulta funzionale a valutare la corretta applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e, conseguentemente, la legittimità del provvedimento impugnato e della connessa minaccia di espulsione.
Il Fatto
Un cittadino straniero impugnava dinanzi al TAR Calabria il decreto con cui il Questore di Cosenza aveva rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a carattere stagionale, nonché l’atto presupposto e la contestuale minaccia di espulsione dal territorio nazionale. Il ricorrente contestava la legittimità del diniego, deducendo anche vizi riconducibili alla mancata o irrituale instaurazione del contraddittorio procedimentale. Le Amministrazioni intimate si costituivano in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
All’esito della camera di consiglio, il Collegio non riteneva la causa matura per la decisione, ravvisando la necessità di approfondire alcuni profili fattuali. Il Tribunale ha quindi disposto un’istruttoria nei confronti della Questura di Cosenza, ordinando all’Amministrazione di depositare una dettagliata relazione sui fatti di causa, correlata dalla relativa documentazione. Tale adempimento è stato ritenuto indispensabile con specifico riferimento alla fase di partecipazione del ricorrente e a quanto dallo stesso inviato all’Amministrazione prima dell’adozione del provvedimento impugnato. L’accertamento mira a verificare il rispetto delle garanzie procedimentali di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, presupposto necessario per valutare la legittimità del diniego del permesso di soggiorno. Il Collegio ha concesso all’Amministrazione un termine per l’adempimento e ha contestualmente fissato una nuova camera di consiglio per la prosecuzione del giudizio, mantenendo riservata ogni ulteriore decisione. L’ordinanza non affronta quindi il merito della controversia, limitandosi a disporre gli accertamenti ritenuti necessari ai fini della decisione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.