Danno da mancata agibilità e liquidazione equitativa onere probatorio e buona fede (Cons. Stato n. 1088 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria e non sostitutiva: presuppone la dimostrazione di un danno certo e non può sopperire alle carenze o alle decadenze istruttorie della parte gravata dall’onere della prova. Il danneggiato che ometta di produrre documenti nella propria disponibilità non consente al giudice di verificare il pregiudizio e il nesso eziologico, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria. Il mancato rilascio del certificato di agibilità degli immobili non giustifica il risarcimento quando la riduzione del canone non sia riconducibile in via esclusiva al diniego, non potendo costituire tertium comparationis un canone rideterminato in via transitoria. Alla pubblica amministrazione può essere riconosciuto l’errore scusabile quando il diniego, ancorché illegittimo, non contrasti in modo palese con i principi di imparzialità, correttezza, buona fede e proporzionalità; la mancata impugnazione dell’atto lesivo rileva ai sensi dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. e dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ. ai fini dell’esclusione o della riduzione del danno evitabile con l’ordinaria diligenza.

Il Fatto

Una società immobiliare ha agito davanti al TAR Lombardia per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal tardivo rilascio, da parte del Comune, del certificato di agibilità di due capannoni industriali realizzati in attuazione di una convenzione urbanistica del 2005. La società assumeva di aver dovuto rinegoziare in diminuzione il canone di locazione e di aver venduto gli immobili, nel 2023, a un prezzo inferiore per la minor redditività del cespite.

Il TAR, con sentenza n. 587/2025, aveva accolto in parte la domanda, liquidando in via equitativa complessivi € 150.000,00. Il Comune ha proposto appello, contestando la sussistenza del nesso causale, la colpa e i criteri di quantificazione del danno. Nel giudizio di appello è intervenuta la cessionaria del credito risarcitorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto ammesso la produzione di alcuni documenti depositati in appello dal Comune, in quanto non nella sua diretta disponibilità e rilevanti per la valutazione complessiva della fattispecie.

Nel merito, il Consiglio di Stato ha rilevato che la società attrice non ha prodotto tutta la documentazione necessaria a consentire la verifica del danno: mancano le fatture dei canoni, la scrittura privata di transazione e le scritture modificative del rapporto locativo del 2012 e del 2014, richiamate dalla stessa perizia di stima. I soli estratti dei mastrini contabili non consentono di ricostruire gli importi percepiti né di imputare in via esclusiva la riduzione del canone al mancato rilascio dell’agibilità. La Corte ha inoltre escluso valore probatorio alla “Lettera di Intenti” della conduttrice, per la sua genericità e perché riferita a un giudizio in realtà non ancora pendente.

Su questa base il Collegio ha ribadito che la liquidazione equitativa presuppone l’accertamento oggettivo del danno e un’impossibilità di stima oggettiva e incolpevole, non potendo rimediare all’inerzia della parte: richiamata sul punto Cass. civ., Sez. III, n. 21607 del 2025. La società, omettendo di produrre documenti nella propria disponibilità, non ha fornito la prova rigorosa del pregiudizio e del relativo nesso causale.

Anche sul piano soggettivo il Consiglio di Stato ha ritenuto riconoscibile al Comune l’errore scusabile: il diniego, pur illegittimo, non era palesemente contrario ai principi di imparzialità, correttezza, buona fede e proporzionalità, in un contesto caratterizzato dal mancato rispetto delle tempistiche convenzionali, dall’escussione della fideiussione e da un collaudo solo parziale. Ha poi applicato il combinato disposto dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. e dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ., rilevando che la mancata tempestiva impugnazione delle note comunali del 2014 ha precluso la possibilità di evitare i danni lamentati, secondo la logica richiamata da Cons. Stato, Sez. IV, n. 7960 del 2024.

L’appello è stato pertanto accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado integralmente respinto, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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