Riconoscimento titoli esteri solo per istituti accreditati nello Stato di origine (TAR Lazio n. 10740 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento in Italia di un titolo di studio conseguito all’estero, è necessario che l’istituto che lo ha rilasciato non sia soltanto autorizzato ad operare nel Paese di origine, ma costituisca parte integrante del sistema formativo di quel Paese, tramite atto di riconoscimento o accreditamento. Il titolo rilasciato da un istituto non accreditato né riconosciuto nello Stato di provenienza è estraneo al sistema di riconoscimento di cui alla Direttiva 2005/36/CE e alla Convenzione di Lisbona e non può essere valutato comparativamente, difettando il presupposto dell’omogeneità qualitativa dei percorsi formativi. La mancata previa comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, degrada a vizio non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, trattandosi di provvedimento vincolato.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, chiedeva al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Svizzera presso l’I.S.F.O.A., libera università privata, per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. L’Amministrazione, dopo un iniziale silenzio, accertato con sentenza di questo Tribunale, rigettava la domanda con provvedimento del 28 luglio 2025.
Il diniego si fondava sulla circostanza che l’istituto non risultava accreditato dalle competenti autorità svizzere, come confermato dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione. Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo violazione del contraddittorio procedimentale, dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e delle norme europee sulla libera circolazione, nonché la mancata valutazione di misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso, ritenendo legittimo il diniego ministeriale. La decisione muove dalla Convenzione di Lisbona, ratificata con l. n. 148/2002, che richiede che l’istituto di insegnamento superiore sia riconosciuto dall’autorità competente come appartenente al sistema di insegnamento superiore del Paese di origine. Il mero essere autorizzato ad operare non è sufficiente: occorre l’accreditamento.
Tale linea interpretativa è coerente con il Manuale EAR (European Area of Recognition), che raccomanda ai valutatori di verificare lo status dell’istituzione e le autorità coinvolte nel riconoscimento, e con l’Accordo bilaterale italo-svizzero del 2000, il quale limita il riconoscimento ai titoli rilasciati da istituzioni accreditate. La circostanza che l’ISFOA appartenga allo “spazio formativo” elvetico non implica che faccia parte del “sistema universitario” svizzero, essendo la linea di discrimine rappresentata dall’accreditamento.
Quanto alla dedotta violazione delle libertà di circolazione, il Collegio richiama la sentenza della CGUE 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, che esclude che gli artt. 45 e 49 TFUE impongano allo Stato ospitante di prendere in considerazione un titolo non riconosciuto nello Stato di origine, né di attribuirgli un valore superiore a quello che esso ha in quest’ultimo Stato. Il principio di fiducia reciproca non può essere invocato quando il titolo non offre alcuna garanzia circa la qualità delle competenze attestate.
Infine, in merito alla dedotta violazione del contraddittorio procedimentale, il Collegio ritiene applicabile l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Il carattere vincolato del provvedimento, emergendo con evidenza l’assenza dei presupposti per il riconoscimento, rende la mancata comunicazione dei motivi ostativi un vizio non invalidante, in quanto l’apporto procedimentale del privato non avrebbe potuto mutare l’esito del procedimento. Le spese sono compensate per la peculiarità della fattispecie.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.