La consegna semplice è atto recettizio e il termine decorre dalla notifica (C.G.A.R.S. n. 108 del 14.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione disciplinare di corpo della consegna semplice, in quanto limitativa della libertà personale del militare, costituisce atto recettizio e acquista efficacia nei confronti del destinatario soltanto con la comunicazione allo stesso. Ai sensi dell’art. 1034 del d.P.R. n. 90/2010, i termini di conclusione del procedimento sono massimi e, per i provvedimenti recettizi, si riferiscono alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione. L’art. 1398 cod. ord. mil. include espressamente la comunicazione all’interessato tra le fasi del procedimento disciplinare di corpo, cosicché il termine autolimitato comprende anche tale adempimento. Il superamento del termine determina la decadenza dal potere disciplinare e l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio.

Il Fatto

Un maresciallo dei carabinieri impugnava davanti al TAR Sicilia la sanzione della consegna semplice di due giorni, irrogata dal comandante di sezione a definizione di due procedimenti disciplinari riuniti, nonché la contestazione di addebito, chiedendo anche il risarcimento del danno. Il termine finale del procedimento era stato autolimitato in quarantacinque giorni, decorrenti dalla notifica del primo avvio, avvenuta il 31 ottobre 2016.

Il provvedimento sanzionatorio era stato adottato il 12 dicembre 2016 e notificato solo il 5 gennaio 2017. Il TAR, con la sentenza n. 2291/2020, rigettava il ricorso ritenendo irrilevante la data di notifica e decisiva quella di perfezionamento dell’atto. Il militare proponeva appello, riproponendo il solo profilo procedimentale del superamento del termine.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. accoglie l’appello e annulla gli atti impugnati in primo grado. Il nodo esegetico è duplice: stabilire se il provvedimento che irroga la consegna semplice sia atto recettizio e se la comunicazione all’interessato rientri nel computo del termine di conclusione del procedimento.

Il Collegio muove dall’art. 1034 del d.P.R. n. 90/2010, che qualifica i termini come massimi e li riferisce alla data di adozione del provvedimento ovvero, per gli atti recettizi, alla data di ricezione della comunicazione. La consegna semplice, ex art. 1358 cod. ord. mil., comporta permanenza forzata in caserma e privazione della libera uscita: essa limita la libertà del militare e va quindi annoverata tra i provvedimenti recettizi.

Il ragionamento si fonda anche sull’art. 21-bis della legge n. 241/1990, che condiziona l’efficacia dei provvedimenti limitativi della sfera dei privati alla comunicazione all’interessato. La norma, osserva il Collegio, non si basa sull’astratta classificazione degli atti ma valorizza il carattere sostanzialmente lesivo del contenuto precettivo.

L’argomento decisivo è sistematico. L’art. 1398 cod. ord. mil. elenca le fasi del procedimento disciplinare di corpo e vi include, alla lettera e), la comunicazione all’interessato. Il termine fissato per la durata del procedimento racchiude dunque tutte le fasi comprese tra la contestazione e la comunicazione del provvedimento. Il Collegio prende le distanze dall’orientamento prevalente del Consiglio di Stato, formatosi sulle sanzioni di stato, di cui segnala la problematicità sistematica.

Nel caso concreto il provvedimento, adottato il 12 dicembre 2016 e notificato il 5 gennaio 2017, risulta emanato oltre il termine di quarantacinque giorni spirato il 15 dicembre 2016. L’Amministrazione è incorsa nella decadenza dal potere disciplinare. Le spese di entrambi i gradi sono compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali non ancora sopiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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