Riserva militare per ufficiali di complemento in ferma biennale nel concorso docenti (TAR Lombardia n. 3841 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso per titoli ed esami all’accesso ai ruoli del personale docente, il candidato che sia ufficiale di complemento in ferma biennale ha diritto alla riserva di posti prevista dall’art. 678, comma 9, del d.lgs. n. 66 del 2010. Tale categoria è distinta da quella dei volontari in ferma breve o prefissata di cui all’art. 1014, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010, sicché la relativa riserva non può essere recuperata barrando la casella prevista per la categoria diversa. Ove la modulistica di partecipazione non contempli la specifica opzione, il mancato esercizio della riserva non è imputabile al concorrente né giustifica il diniego, e l’amministrazione è tenuta a riconoscere il beneficio e a correggere le graduatorie.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, per le classi di concorso A048 e A049, nella Regione Lombardia. Avendo prestato servizio come ufficiale di complemento in ferma biennale, con proroga per complessivi sette anni, ha chiesto il riconoscimento della riserva di cui all’art. 678, comma 9, del d.lgs. n. 66 del 2010.

Nella domanda online, tuttavia, non era disponibile alcuna opzione riferita a tale categoria: compariva solo la casella per i volontari in ferma breve o prefissata, di cui all’art. 1014, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010. Ottenuto il punteggio di 191,50 in entrambe le graduatorie ma non la riserva, il ricorrente ha dapprima segnalato la carenza con istanza separata e poi impugnato le graduatorie, deducendo la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, l’erronea applicazione dell’art. 678, comma 9, del d.lgs. n. 66 del 2010 e la violazione dell’obbligo di soccorso istruttorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione centrale: se il mancato esercizio della riserva per ufficiali di complemento in ferma biennale sia imputabile al candidato, che avrebbe potuto barrare la casella “R” destinata a categoria diversa. L’amministrazione, nella relazione depositata in giudizio, aveva sostenuto che il candidato avrebbe potuto indicare il titolo cliccando sulla lettera “R” senza incorrere in dichiarazioni mendaci.

La tesi non è condivisa. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui deve distinguersi il caso in cui la dichiarazione mira a conseguire l’ammissione al concorso da quello in cui tende all’assegnazione di un maggior punteggio; in quest’ultima ipotesi, accertata la mendacità, la decadenza può comportare solo la privazione del punteggio e il ridimensionamento della posizione in graduatoria (TAR Lazio, Sez. I-bis n. 18414 del 2023; TAR Lazio n. 11389 del 2018).

Nel caso concreto, però, barrare la casella in assenza della specifica tipologia di riserva avrebbe integrato proprio una dichiarazione mendace, con conseguente perdita della riserva stessa. Le due categorie sono differenti, previste da norme distinte, e né la lex specialis né la guida alla compilazione ne avevano disposto l’equiparazione.

Il Collegio applica così il principio di autoresponsabilità dei concorrenti: il ricorrente, consapevole delle conseguenze penali delle dichiarazioni non veritiere ex artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, non ha barrato la casella, e tale condotta non può essergli imputata a titolo di colpa. Il diniego fondato sulla presunta responsabilità del candidato è dunque erroneo.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti. È riconosciuto il diritto alla riserva di cui all’art. 678, comma 9, del d.lgs. n. 66 del 2010 e le graduatorie impugnate sono annullate nella parte in cui non la riconoscono. In via conformativa, l’amministrazione deve correggere le graduatorie inserendo la riserva per le classi A048 e A049. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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