Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Campania n. 1836 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, che è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e nomina, fin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. È altresì dovuta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora, determinata negli interessi legali sulla somma risultante dal giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo o a quello del commissario. L’insediamento del commissario non priva l’Amministrazione del potere di provvedere.

Il Fatto

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro n. 5775/2024, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, l’importo di euro 500 per ciascuna delle annualità 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione in data 05.11.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Poiché l’Amministrazione non aveva proceduto al pagamento, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora. Il Ministero si è costituito solo formalmente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, la quale è tenuta a conformarsi al decisum. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.

Il Tribunale verifica i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza azionata è passata in giudicato, è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione ed è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non risulta alcuna esecuzione del dettato giudiziale.

All’accertata inottemperanza consegue l’ordine di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. Il Collegio nomina fin d’ora, per l’eventuale inerzia, il commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, il quale si insedierà su istanza di parte assicurando l’esecuzione nei successivi sessanta giorni.

È accolta anche la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all’Amministrazione inadempiente; il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure a quello effettuato dal commissario.

Su quest’ultimo punto il Collegio richiama il precedente delle Sezioni Unite del Consiglio di Stato n. 8 del 2021, osservando che l’insediamento del commissario non priva l’Amministrazione del potere di provvedere. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 700,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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