Porto d’armi, mera parentela non fonda il giudizio di inaffidabilità (TAR Sicilia n. 94 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di porto d’armi, il diniego o la revoca non possono fondarsi sul mero rapporto di parentela con soggetti pregiudicati, in assenza di elementi concreti che dimostrino l’attualità del pericolo di abuso. Il potere amministrativo, pur ampiamente discrezionale, deve essere esercitato nel rispetto dei canoni di adeguata istruttoria, coerenza logica e ragionevolezza della motivazione. Spetta all’Amministrazione indicare circostanze di fatto specifiche da cui desumere la pericolosità o la capacità di abuso, non potendosi ricorrere a presunzioni automatiche fondate sulla sola convivenza o vicinanza con familiari pregiudicati.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto di Catania ha rigettato il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Questore, che aveva negato la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. A fondamento del diniego l’Amministrazione ha posto la circostanza che il ricorrente, pur non convivente, abita nello stesso immobile del fratello, gravato da una sentenza di patteggiamento per associazione a delinquere finalizzata a reati contro il patrimonio, e da plurime segnalazioni con soggetti pregiudicati.

Il ricorrente ha articolato due motivi, contestando le valutazioni della P.A. sulla propria affidabilità. Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando anche circostanze ostative afferenti al padre del ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato inammissibili le argomentazioni della difesa erariale relative a ulteriori motivi ostativi concernenti il genitore del ricorrente, in ragione del divieto di integrazione della motivazione in sede giurisdizionale. Le ragioni addotte solo in giudizio non possono sorreggere un provvedimento già adottato.

Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento per cui la facoltà di detenere e portare armi è un interesse cedevole di fronte al ragionevole sospetto di abuso, potendo l’Amministrazione negare il titolo anche in presenza di semplici indizi di inaffidabilità. Ha tuttavia ribadito che il potere discrezionale deve rispettare i canoni di adeguata istruttoria, coerenza logica e ragionevolezza, con una motivazione che dia conto delle circostanze di fatto poste a fondamento del giudizio di pericolosità.

Su questa base il Collegio ha ritenuto fondate le censure del ricorrente. La giurisprudenza è granitica nel negare che il mero rapporto parentale possa fondare, in termini automatici, un giudizio di disvalore o una prognosi negativa. Nel caso concreto, l’unico indice di pericolo era costituito dai rapporti di vicinato con i genitori, presso cui il fratello convive.

Esclusa la coabitazione, tale elemento è apparso insufficiente a prospettare una frequentazione di intensità tale da fondare un giudizio di attualità del pericolo di abuso delle armi. Il Tribunale ha inoltre rilevato che i reati ascritti al fratello (guida senza patente, truffa, insolvenza fraudolenta e appropriazione indebita) sono estranei all’uso delle armi, e che l’Amministrazione non ha chiarito gli esiti dei tre controlli di polizia, neppure dopo l’ordinanza istruttoria.

Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato, assorbite le ulteriori censure. L’Amministrazione dovrà rideterminarsi tenendo conto dell’effetto conformativo. La domanda risarcitoria è stata rigettata per difetto di prova dell’an e del quantum, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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