Terzo condono e vincoli relativi: sanabili solo gli interventi minori (TAR Sicilia n. 1090 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli relativi non sono suscettibili di sanatoria, salvo che ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003. La declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa regionale siciliana ha reso pienamente applicabile la disciplina statale, che attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino inedificabilità assoluta. Sono pertanto sanabili i soli interventi di minore rilevanza — restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria — che non comportino nuovi volumi o superfici. Il diniego opposto dall’autorità preposta al vincolo è atto vincolato: non richiede valutazione dell’interesse pubblico concreto, comparazione con gli interessi privati né motivazione sull’attualità dell’intervento repressivo, e non è fonte di affidamento tutelabile.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un immobile in area vincolata, presentavano nel 2004 istanza di condono ai sensi della legge n. 326/2003 e della legge regionale n. 37/1985 per la costruzione di un alloggio mono-stanza. Nel 2010 richiedevano alla Soprintendenza il prescritto nulla-osta; in assenza di riscontro, il Comune rilasciava concessione in sanatoria nel 2012. Nel 2023 la Soprintendenza esprimeva parere negativo, confermato con successiva nota, ordinando la rimessione in pristino.

I ricorrenti impugnavano entrambi i provvedimenti davanti al TAR Sicilia, deducendo difetto di motivazione, natura non automaticamente preclusiva del vincolo sopravvenuto, obbligo di diniego costruttivo, violazione delle garanzie procedimentali e del legittimo affidamento, nonché formazione del silenzio-assenso e conseguente necessità di esercizio dell’autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, gli artt. 1, secondo comma, e 2. Il rinvio operato dall’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 all’art. 32 del decreto legge n. 269/2003 investe l’intera disciplina statale, compreso il limite del comma 27, lettera d). Le previsioni statali sui limiti massimi del condono costituiscono norme di grande riforma economico-sociale e prevalgono sulla normativa regionale difforme.

Ne consegue che in Sicilia il terzo condono non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti ma anche di vincoli relativi. Il Collegio richiama le pronunce del C.G.A.R.S. n. 836/2023 e n. 288/2023, nonché la giurisprudenza amministrativa conforme (Cons. Stato n. 1036/2023, n. 90/2023, n. 8781/2022), e ritiene superato il diverso indirizzo del parere n. 291/2010. L’ordinanza cautelare C.G.A.R.S. n. 357/2023, che invitava ad approfondire le ricadute della declaratoria, non giustifica un mutamento dell’indirizzo, essendo resa a cognizione sommaria.

Nel caso concreto l’intervento consiste nella realizzazione di nuovi volumi e superfici: si tratta di nuova costruzione, estranea alle tipologie di minore rilevanza dell’allegato 1. Il vincolo paesaggistico, peraltro, è già individuato dall’art. 142, primo comma, lettera c), del decreto legislativo n. 42/2004, sicché non è sopravvenuto. Il divieto di incremento dei volumi, secondo la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 3289/2015, n. 4123/2023, n. 1213/2022), colpisce qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, anche tecnica o interrata.

Il Collegio respinge le censure procedimentali. I provvedimenti sono motivati per relationem mediante richiamo della circolare assessoriale, ai sensi dell’art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990. Il diniego costruttivo opera solo per le opere da realizzare e non per gli abusi già commessi. La partecipazione procedimentale sarebbe risultata superflua a fronte del contenuto vincolato dell’atto, e nessun affidamento è configurabile in presenza di abuso edilizio.

Quanto al silenzio-assenso, l’art. 17 della legge regionale n. 4/2003 si riferisce espressamente al primo e secondo condono, sicché nel caso di specie non si era formato alcun titolo e l’Amministrazione non è intervenuta in autotutela. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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