Sanatoria paesaggistica esclusa in caso di aumento di volume e superficie (TAR Molise n. 108 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sanatoria paesaggistica di cui all’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 costituisce un’eccezione alla regola della non sanabilità degli abusi e opera solo per le fattispecie tassativamente previste, accomunate dall’assenza di offensività per i valori tutelati. Essa è quindi inammissibile quando le opere hanno determinato la creazione di superfici utili o l’aumento dei volumi legittimamente realizzati, senza che rilevi alcuna distinzione tra volume tecnico, tombato o interrato. La valutazione di percepibilità paesaggistica non integra un autonomo criterio di giudizio e resta estranea al perimetro dell’accertamento postumo di compatibilità. L’aumento volumetrico e di superficie, se significativo e non contestato, rende legittimo e motivato il diniego dell’Amministrazione.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un capannone destinato ad autorimessa in area prossima al centro urbano, realizzato in forza di un permesso di costruire, presentavano istanza di accertamento di conformità dopo che un sopralluogo comunale aveva rilevato difformità consistenti in una maggiore superficie e in un aumento dell’altezza alla gronda.

La Regione, attivato il procedimento di cui all’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, proponeva alla Soprintendenza un parere di compatibilità paesaggistica, segnalando però l’aumento di volume e di superficie. La Soprintendenza dichiarava l’improcedibilità della pratica e confermava l’avviso negativo. Su tale base la Regione rigettava la sanatoria paesaggistica e il Comune notificava il diniego del permesso di costruire in sanatoria. I proprietari impugnavano dinanzi al TAR Molise il rigetto e gli atti presupposti, deducendo difetto di motivazione, illogicità e violazione del principio di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i consolidati principi della giurisprudenza amministrativa, ribaditi dalla sentenza n. 1260/2025 della II Sezione del Consiglio di Stato: la sanatoria paesaggistica è consentita per i soli abusi minori contemplati dall’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, ossia gli interventi che non hanno creato superfici utili o volumi né aumentato quelli legittimamente realizzati, l’impiego di materiali diversi e i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria.

La scelta legislativa è chiara nel precludere qualsiasi legittimazione del “fatto compiuto”, poiché l’esame di compatibilità deve precedere la realizzazione dell’intervento. La giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. II, n. 9263 e n. 5304 del 2024; sez. VI, n. 8848 del 2022; sez. IV, n. 8097 del 2023) esclude che si possa distinguere tra volume tecnico e altro volume. La regola urbanistica che esclude i volumi tecnici, tombati o interrati dal calcolo della volumetria non può estendere le fattispecie tassative di sanatoria paesaggistica.

Nel caso concreto le opere abusive hanno prodotto un aumento di volume pari a mc 258,71 su un volume assentito di mc 525,26 e un aumento di superficie pari a mq 40,24, dati non contestati. L’aumento è pertanto significativo e il diniego regionale, fondato sul parere negativo della Soprintendenza, risulta legittimo e motivato.

Quanto alla dedotta assenza di percepibilità paesaggistica, il Tribunale osserva che la consistenza delle violazioni rendeva manifesta in re ipsa la modificazione dell’aspetto esteriore del bene protetto. In ogni caso, in presenza di abusi che hanno creato superfici utili e volumi, la percebilità non rientra nel fuoco delle valutazioni richieste dall’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004. Il ricorso è quindi infondato e viene integralmente respinto, con compensazione delle spese di lite per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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