Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso (TAR Lazio n. 14443 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, validamente sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di mandato, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., quando non vi sia opposizione delle altre parti costituite. L’estinzione è dichiarata con sentenza, la quale dà atto della rinuncia e regola le spese del processo secondo il criterio della soccombenza virtuale ovvero della compensazione, ove ricorrano giusti motivi.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, impugnava il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione aveva respinto l’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania. Il ricorso era affidato a quattro motivi, tra cui l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, la nullità del provvedimento per violazione del giudicato e il difetto di motivazione. Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate.
La Motivazione della Corte
In data 29 aprile 2026, parte ricorrente notificava e depositava atto di rinuncia al ricorso, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio. Le Amministrazioni resistenti non si opponevano all’estinzione.
Il Collegio, verificata la regolarità formale dell’atto di rinuncia, predisposto secondo le modalità stabilite dall’art. 84 cod. proc. amm., e constatata l’assenza di opposizione, ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..
Quanto alle spese di lite, la peculiarità della vicenda ha indotto il Collegio a disporne la compensazione integrale tra le parti.
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