Ottemperanza e sentenze di mero accertamento: ammissibilità del rimedio (TAR Puglia n. 1090 del 14.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le sentenze di mero accertamento del giudice amministrativo, una volta passate in giudicato, costituiscono titolo per il giudizio di ottemperanza. L’art. 112 cod. proc. amm. non contempla alcuna esclusione in relazione a tale tipologia di pronuncia e la relativa previsione va letta alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale e di legalità dell’azione amministrativa. L’unico limite ravvisabile è quello delle sentenze c.d. autoesecutive, che soddisfano l’interesse sostanziale senza necessità di ulteriori atti dell’amministrazione. L’intervento del terzo è ammissibile anche nel giudizio di ottemperanza, non opponendosi alcuna deroga espressa. A seguito della riforma c.d. Cartabia, non è più richiesta l’apposizione della formula esecutiva in calce al titolo giudiziario.

Il Fatto

Il Comune ricorrente chiede l’esecuzione di due sentenze di primo grado del TAR Puglia, con le quali è stata accertata la spettanza, in capo a tre Comuni contermini, di un unico contributo socio-ambientale pari al 5% della tariffa di conferimento, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale Puglia n. 17/1993, in relazione alla piattaforma complessa di trattamento e smaltimento rifiuti. Le pronunce hanno altresì determinato le percentuali di ripartizione tra i Comuni interessati.

Il solo Comune sede dell’impianto si costituisce, eccependo l’inammissibilità del ricorso per la natura di mero accertamento delle sentenze azionate e per il dedotto difetto di contraddittorio verso l’Agenzia regionale subentrata agli enti d’ambito. Eccepisce altresì l’inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum di altro Comune. Il ricorrente integra il contraddittorio nei confronti dell’Agenzia. Dopo plurimi rinvii, legati alla pendenza di contenzioso sulle tariffe, e dopo l’inadempimento dell’Agenzia a una ordinanza istruttoria, la causa è trattenuta per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende l’eccezione fondata sulla natura di mero accertamento delle sentenze. Il richiamato art. 112 cod. proc. amm. prevede che l’ottemperanza possa essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e di quelle esecutive, senza contemplare esclusione alcuna. In applicazione del principio in claris non fit interpretatio, una lettura restrittiva contrasterebbe con il dato letterale e comporterebbe un vulnus all’effettività della tutela nei confronti della pubblica amministrazione.

Il Tribunale individua l’unico limite nelle sentenze autoesecutive, che soddisfano l’interesse sostanziale senza ulteriori atti dell’amministrazione. Nel caso concreto tale connotato non ricorre, poiché l’attuazione richiede determinazioni dell’Agenzia.

Quanto al contraddittorio, il Collegio rileva che il ricorrente ha notificato il ricorso all’AGER Puglia, subentrata ex lege agli enti d’ambito, la quale non si è costituita: l’eccezione è quindi superata. È parimenti infondata l’eccezione di inammissibilità dell’intervento, poiché gli artt. 28, comma 2, e 50 cod. proc. amm. consentono l’accesso al giudizio a chi non sia parte necessaria e non sia decaduto, e le disposizioni sull’intervento del terzo si estendono a tutti i riti, salvo deroga espressa, che nel giudizio di ottemperanza non sussiste; richiama sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 2446 del 2013.

Il Collegio precisa, per completezza, che non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva: a seguito del d.lgs. n. 149/2022, è sufficiente il titolo rilasciato in copia attestata conforme. Nel merito, il ricorso è fondato. Il Consiglio di Stato ha definito il contenzioso sulle tariffe con sentenza n. 4747/2023, confermando la legittimità della determinazione tariffaria, e con sentenza n. 1919/2024 ha dichiarato inammissibile la revocazione. Non sussistono quindi ulteriori impedimenti all’attuazione delle sentenze di accertamento.

Il Tribunale accoglie il ricorso e ordina all’AGER Puglia di provvedere, nel termine di sessanta giorni, alla determinazione e corresponsione del contributo socio-ambientale secondo la quantificazione e la ripartizione stabilite, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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