Cessazione materia contendere e soccombenza virtuale nel silenzio su accesso atti (TAR Campania n. 115 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di accesso agli atti, il sopravvenuto e integrale soddisfacimento della pretesa ostensiva nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non essendo più utile la pronuncia sul dedotto silenzio-inadempimento. La declaratoria presuppone che il soddisfacimento sia documentato in atti e successivo alla proposizione del ricorso. Sul piano delle spese, la cessazione non esclude la soccombenza virtuale dell’Amministrazione che, pur disponendo dei dati richiesti, abbia omesso di riscontrare l’istanza nei termini di legge, così costringendo la parte a ricorrere in giudizio. Il diritto di accesso non è limitato dal fatto che i dati siano materialmente gestiti da un soggetto terzo che opera come organismo tecnico di supporto: l’Amministrazione titolare del rapporto con l’istante è tenuta a procurarsi i dati e a fornirli, ove in precedenza abbia correttamente gestito istanze analoghe.
Il Fatto
La ricorrente, medico vaccinatore, ha presentato in via telematica un’istanza di accesso agli atti alla struttura sanitaria e alla Regione, per ottenere la documentazione relativa alla propria posizione e, in particolare, il numero delle vaccinazioni somministrate. Non avendo ricevuto riscontro dalla struttura sanitaria nei termini di legge, ha impugnato il silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990, chiedendo anche l’accertamento del proprio diritto alla visione e all’estrazione di copia degli atti.
Nel corso del giudizio la struttura sanitaria ha prodotto una nota con cui ha comunicato il numero delle inoculazioni effettuate, riservandosi ulteriori verifiche sui dati trasmessi dall’organismo tecnico regionale. La Regione aveva in precedenza riscontrato l’istanza, indicando che i dati erano in possesso della sola struttura sanitaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, alla luce delle risultanze di causa, il soddisfacimento della pretesa è stato documentato successivamente alla proposizione del ricorso. Ne consegue la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non residuando alcun interesse alla decisione sul silenzio.
La difesa della struttura sanitaria aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che i dati fossero gestiti dall’organismo tecnico regionale e che non sussistesse alcun obbligo di creazione o elaborazione di nuovi documenti. Il Collegio non ha condiviso questa impostazione come ragione di rigetto, poiché la stessa Amministrazione ha poi fornito il dato richiesto, dimostrando la propria disponibilità dello stesso.
Decisiva, sul punto, è la circostanza che la ricorrente abbia provato come, in altre fattispecie analoghe, la struttura sanitaria abbia ritenuto sussistente a proprio carico l’obbligo ostensivo, gestendo correttamente le istanze di accesso e fornendo prontamente i dati in collaborazione con l’organismo tecnico. Tale condotta, secondo il Collegio, evidenzia il carattere ingiustificato dell’inerzia serbata nel caso di specie.
La cessazione, quindi, non ha natura satisfattiva piena sul piano processuale. Il Collegio ha riconosciuto la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che ha omesso di riscontrare l’istanza nei termini e ha reso necessario il ricorso. Di qui la condanna alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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