Ottemperanza e penalità di mora anche per condanne pecuniarie (TAR Calabria n. 1090 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è ammissibile anche quando il giudizio di ottemperanza ha ad oggetto una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro. L’istituto ha carattere sanzionatorio e si cumula con gli interessi legali dovuti in forza del titolo o disposti nella medesima condanna. La somma va corrisposta per ogni mese o frazione di mese dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, e sino all’adempimento spontaneo dell’amministrazione o, in mancanza, alla data di insediamento del Commissario ad acta. In caso di perdurante inerzia, il Commissario provvede anche alla refusione delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e di economia processuale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, agisce per ottenere l’esecuzione di un decreto decisorio della Corte d’Appello di Catanzaro, passato in giudicato e munito di formula esecutiva, con il quale è stata riconosciuta in suo favore una somma a titolo di danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Il titolo è stato notificato al Ministero della Giustizia, che non ha dato esecuzione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso ex artt. 112 e ss. c.p.a., chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il ritardo. L’amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione: il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, è stato ritualmente notificato e il ricorrente ha inviato la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies l. 24 marzo 2001, n. 89, con decorso dei sei mesi previsti. L’amministrazione non ha fornito prova dell’esecuzione, pur essendo suo onere. L’ottemperanza è pertanto accolta.

Sulla domanda accessoria, il TAR affronta il nodo dell’ammissibilità della penalità di mora nelle ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme. Il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e l’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., come novellato dal comma 781 dell’art. 1 l. n. 208 del 2015, e riconosce l’ammissibilità dell’istituto.

Non ricorrendo iniquità o altre cause ostative, la misura è determinata negli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Il carattere sanzionatorio dell’istituto comporta che la somma si aggiunga agli interessi legali dovuti per legge o disposti nella condanna. La decorrenza è fissata al giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento, con termine finale nell’adempimento spontaneo o nell’insediamento del Commissario.

Il Tribunale ordina all’amministrazione di eseguire il titolo nel termine di 60 giorni e nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, senza compensi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.

Sulle spese, liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247), il Collegio estende i poteri del Commissario alla loro refusione in caso di ulteriore inerzia. La scelta si fonda sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele, sull’economia processuale e sul richiamo agli artt. 95 e 510 c.p.c., che nel processo esecutivo pongono le spese a carico del debitore con soddisfazione in prededuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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