Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio sul Festival di Sanremo (TAR Liguria n. 1282 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla coltivazione del gravame determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice amministrativo prende atto della rinuncia agli effetti dell’azione e definisce il giudizio in rito, ai sensi degli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, c.p.a. La definizione in rito, unita alla peculiarità della vicenda, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui il Comune ha indetto una procedura comparativa per l’individuazione di un operatore economico cui affidare l’organizzazione e la trasmissione del Festival della Canzone Italiana, con concessione dei relativi marchi registrati. Con motivi aggiunti ha poi gravato l’avviso volto a raccogliere le manifestazioni di interesse dei potenziali concorrenti.

Si sono costituiti il Comune e la società controinteressata, eccependo l’inammissibilità e chiedendo la reiezione. È intervenuta ad adiuvandum una società collegata alla ricorrente, sostenendone le pretese. All’udienza pubblica il difensore della ricorrente ha dichiarato che non sussiste più l’interesse alla coltivazione del gravame; le altre parti ne hanno preso atto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta una questione esclusivamente processuale. Preso atto della dichiarazione resa in udienza dalla ricorrente, il Collegio rileva che è venuto meno l’interesse alla decisione di merito. La pronuncia non investe quindi il merito delle censure, ma si arresta alla verifica delle condizioni dell’azione.

La giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che la sopravvenuta carenza di interesse determini l’improcedibilità del ricorso. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2024, n. 4737. Il principio trova applicazione anche quando la parte, come nella specie, dichiari espressamente in udienza di non voler più coltivare il gravame.

La declaratoria investe tanto il ricorso introduttivo quanto i motivi aggiunti, trattandosi di domande accessorie rispetto all’impugnazione principale e prive di autonoma ragione di trattazione una volta caduto l’interesse originario. Il Tribunale dichiara pertanto l’improcedibilità dell’intero ricorso, integrato dai motivi aggiunti.

Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione integrale. La scelta è giustificata dalla peculiarità della vicenda e dalla definizione in rito del giudizio, che non consente di individuare una parte soccombente in senso sostanziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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