Natura confermativa dell’istanza di sanzione pecuniaria e insindacabilità delle scelte tecniche (TAR Lombardia n. 1090 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso avverso il diniego di sostituzione della sanzione demolitoria con la sanzione pecuniaria ex art. 33 d.P.R. n. 380/2001 quando l’Amministrazione abbia già respinto, con provvedimento divenuto inoppugnabile, una precedente istanza fondata sul medesimo presupposto. La nuova istanza, che riproponga la stessa ragione (incidenza della demolizione sulla statica del fabbricato), ha natura meramente confermativa e non riapre il potere provvedimentale. Nel merito, le valutazioni tecniche espresse dall’organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell’interesse pubblico sono sindacabili nei soli limiti dell’illogicità manifesta o dell’evidente travisamento dei presupposti, non potendo il giudice amministrativo anteporre la propria idea tecnica a quella dell’Amministrazione.

Il Fatto

La società ricorrente ha realizzato opere abusive consistenti nella sopraelevazione di un edificio mediante il piano ottavo. Le opere sono state accertate con sentenze del TAR Lombardia e del Consiglio di Stato, che hanno confermato la legittimità della loro demolizione.

Nel 2008 la società ha chiesto al Comune di sostituire la sanzione ripristinatoria con una sanzione pecuniaria. Nel 2017 ha presentato una nuova istanza, limitata alle porzioni asseritamente non demolibili, con contestuale progetto di demolizione per la parte restante. Il Comune ha riscontrato negativamente quest’ultima istanza, confermando che l’intero abuso deve essere demolito. Da qui il ricorso, con cui si deduce difetto di istruttoria, illogicità manifesta e difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione della difesa comunale e dichiara il ricorso inammissibile. L’Amministrazione aveva già negato la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione con un provvedimento divenuto inoppugnabile. Anche in caso di accoglimento, le opere oggetto della seconda istanza andrebbero comunque ricomprese tra quelle da demolire.

La ricorrente sostiene che l’istanza del 2017 non sarebbe sovrapponibile a quella del 2008, perché limitata alle porzioni non demolibili. Il Collegio osserva che il presupposto della prima istanza era l’incidenza rilevante della demolizione sulla statica, sulla sicurezza e sulla funzionalità del fabbricato; quello della seconda è la sussistenza di porzioni non demolibili. Si tratta, in sostanza, del medesimo argomento, già rigettato dal Comune. La natura confermativa dell’istanza si desume anche dal suo tenore letterale, laddove afferma che la valutazione sulla possibilità di demolizione non sarebbe ancora avvenuta, in contrasto con il pregresso provvedimento.

Nel merito, il ricorso è comunque infondato. La perizia della ricorrente assume che una demolizione totale produrrebbe impatti negativi sulla statica dell’edificio e che occorrerebbe una demolizione solo parziale con ulteriori opere. Il provvedimento impugnato ha compiutamente esaminato tali rilievi, ritenendo che il collegamento in sommità non determinerebbe un irrigidimento auspicabile e che un adeguamento alla normativa antisismica richiederebbe una valutazione globale della statica dei due edifici.

Il Collegio ritiene quindi infondate le censure di difetto di istruttoria e di motivazione: il provvedimento ha puntualmente valutato gli argomenti e le ragioni del loro rigetto. Quanto all’illogicità manifesta e alla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice amministrativo non può anteporre la propria idea tecnica al giudizio dell’organo amministrativo, espressione di discrezionalità sindacabile nei soli limiti dell’illogicità o del travisamento dei presupposti, non ricorrenti (Cons. Stato, Sez. V, n. 9585 del 2023). Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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