Occupazione suolo pubblico legittima se l’area è gravata da uso pubblico (Cons. Stato n. 108 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione di occupazione permanente di suolo pubblico per l’accesso carrabile presuppone l’esistenza di un diritto di uso pubblico sull’area interessata. Tale diritto può essere accertato in via incidentale dal giudice amministrativo sulla base di elementi sintomatici univoci, quali la destinazione dell’area a sede stradale in forza di titoli negoziali, la fruibilità per il transito e il parcheggio da parte di una collettività indeterminata per oltre vent’anni, l’assenza di segnaletica o di ostacoli all’accesso e la presenza di servizi pubblici. Il mero mancato riscontro dell’amministrazione a una richiesta di perimetrazione dell’area non integra alcun riconoscimento dell’assenza del diritto di uso pubblico. È legittima la concessione che il Comune abbia rilasciato previa acquisizione dei pareri degli uffici competenti, anche ove il richiedente abbia dichiarato lo scopo immediato del titolo e l’intenzione di un futuro mutamento di destinazione d’uso.
Il Fatto
Un condominio impugnava la concessione per occupazione permanente di suolo pubblico rilasciata dal Comune per consentire a un comproprietario di un locale adiacente l’accesso carrabile all’immobile, in vista del mutamento di destinazione d’uso da negozio ad autorimessa. Il condominio assumeva di essere proprietario dell’area antistante, asservita all’edificio in forza di convenzione, e di utilizzarla in via esclusiva come parcheggio; contestava quindi il presupposto del provvedimento, ossia la destinazione dell’area a strada ad uso pubblico da oltre vent’anni.
Con motivi aggiunti il condominio impugnava anche le note con cui il Comune aveva confermato la conformità urbanistica della SCIA presentata per il cambio di destinazione d’uso. Il TAR Liguria respingeva il ricorso; il condominio appellava deducendo l’erroneità della sentenza sull’accertamento della servitù pubblica, sulla asserita contraddittorietà della concessione e sulla istruttoria relativa alla SCIA.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello e condivide integralmente la sentenza di primo grado, che ha affermato in via incidentale la sussistenza di una servitù di uso pubblico sull’area oggetto di causa. Dalla documentazione in atti risulta che l’area è sempre rimasta in proprietà degli originari costruttori, non è mai entrata in proprietà condominiale e non è stata utilizzata in modo esclusivo dai condomini.
Il diritto di uso pubblico si desume anzitutto dal contratto di compravendita versato in atti, ove le parti convengono con carattere di predialità che il terreno sul lato est e sud della casa “diventa area stradale”. A ciò si aggiungono gli elementi sintomatici dell’uso pubblico: la libera percorribilità veicolare e pedonale, l’assenza di ostacoli o segnaletica inibitoria, il parcheggio libero, la presenza di esercizi commerciali con accesso al pubblico, di un cantiere con occupazione di suolo pubblico e il servizio di pubblica illuminazione realizzato e curato dal Comune. Il parere del Servizio Patrimonio ha confermato che su detta porzione è esercitata da oltre vent’anni la sosta e il transito di una collettività indeterminata.
Quanto alla dedotta contraddittorietà con la precedente condotta dell’amministrazione, il Collegio esclude che il mancato riscontro alle note del 2009 e la nota del 2014 possano valere come riconoscimento dell’assenza del diritto di uso pubblico. Il Comune, con quella nota, aveva precisato che la perimetrazione, ove non concernente aree di proprietà esclusiva, poteva realizzarsi solo previo idoneo titolo conferito dalla proprietà. Nessun vizio procedimentale è ravvisabile, essendo stati acquisiti i pareri favorevoli degli uffici, tra cui quello tacito della Polizia Municipale formatosi per silenzio ai sensi del Regolamento comunale.
Infondata è anche la censura sulla asserita contraddittorietà della concessione: il richiedente ha chiaramente indicato sia lo scopo immediato del titolo, sia l’intenzione di procedere al cambio di destinazione d’uso, attuato solo successivamente con il deposito della SCIA edilizia. Non è quindi ravvisabile alcuna violazione degli artt. 6 e 11 del Regolamento comunale, avendo la domanda indicato l’uso particolare della concessione, non impiegata per scopi diversi.
Quanto alla SCIA, il Collegio ritiene l’istruttoria adeguata: l’intervento era limitato alla demolizione di un tramezzo interno non portante, senza opere strutturali, e il cambio di destinazione d’uso non risultava opera vietata nella fascia di tutela del reticolo idrografico né comportava aumento del rischio idraulico, essendo l’immobile inserito, alla data della presentazione, in fascia di esondabilità di tipo C.
L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza impugnata e integrale compensazione delle spese per le peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.