Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e onere probatorio della pubblica amministrazione (TAR Sicilia n. 2225 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve provare il fatto costitutivo del diritto azionato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., ossia l’esistenza di un titolo esecutivo passato in giudicato e la mancata esecuzione. Incombe invece sull’amministrazione l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, secondo il principio sancito dall’art. 2697 cod. civ. La mancata costituzione dell’amministrazione impedisce l’assolvimento di tale onere e comporta l’accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del giudicato, con eventuale nomina del Commissario ad acta. Al commissario scelto tra dirigenti dello stesso Ministero non spetta alcun compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Patti – Sezione Lavoro n. 1402/2024, con cui era stato riconosciuto il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, la c.d. Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Il giudice del lavoro aveva riconosciuto tale diritto per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022 e aveva condannato il Ministero al pagamento della somma di euro 2.500,00, oltre accessori.
Il ricorrente ha rappresentato che l’amministrazione non ha dato spontanea esecuzione alla sentenza, seppure ritualmente notificata e passata in giudicato. Ha quindi chiesto l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., anche mediante nomina di un Commissario ad acta, con condanna dell’amministrazione alle spese, da distrarre in favore del difensore antistatario. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Sussistono tutti i presupposti di legge dell’ottemperanza: la pretesa del ricorrente si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, ed è decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Non risulta, per contro, che il Ministero abbia adempiuto a quanto disposto in sentenza.
Il passaggio centrale riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il Collegio applica il principio dell’art. 2697 cod. civ., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse a eccepirli. Il ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Su tale base, incombeva sull’amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di quel fatto ovvero l’estinzione del diritto. Il Ministero non si è costituito in giudizio e non ha quindi assolto alcun onere probatorio. Da ciò deriva l’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo ufficio, che provvederà entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Quanto al compenso, il Collegio ha escluso che il Commissario vi abbia diritto, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero resistente, con attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Richiama in proposito l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurimi precedenti dei TAR. Le spese, liquidate in euro 500,00 oltre oneri, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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