Acquisizione di opere abusive nulla senza previo verbale di accertamento dell’inottemperanza (C.G.A.R.S. n. 31 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di repressione degli abusi edilizi, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale presuppone necessariamente il previo formale accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, da documentare mediante apposito verbale e da comunicare all’interessato. L’art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001 impone una scansione procedimentale non eludibile: ingiunzione a demolire, accertamento dell’inottemperanza tramite verbale, atto di acquisizione. È illegittimo, per violazione di tale scansione, il provvedimento che cumuli la fase accertativa e quella acquisitiva, dichiarando l’inottemperanza senza indicare come essa sia stata verificata. La natura permanente dell’illecito edilizio preclude invece qualsiasi rilievo al decorso del tempo e al legittimo affidamento del proprietario.

Il Fatto

I ricorrenti sono comproprietari di un edificio a due elevazioni fuori terra, adibito a civile abitazione, acquistato nel 1984 e realizzato nel 1976. Con ordinanza del 1996 il Comune ingiungeva la demolizione delle opere ritenute abusive; il provvedimento diveniva definitivo per mancata impugnazione.

A distanza di oltre venti anni, con ordinanza del febbraio 2017, il Comune adottava il provvedimento di accertamento di inottemperanza e conseguente acquisizione e immissione in possesso delle opere abusive. I ricorrenti impugnavano l’atto dinanzi al TAR Sicilia, che rigettava il ricorso. Hanno quindi proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001 per l’omessa fase di accertamento e la lesione del legittimo affidamento per il lungo tempo trascorso.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. accoglie l’appello nei limiti del primo motivo. La questione centrale riguarda la corretta scansione procedimentale che deve precedere l’acquisizione gratuita delle opere abusive. L’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 subordina l’immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari all’accertamento dell’inottemperanza, previa notifica all’interessato.

Il Collegio richiama le Sezioni Riunite, parere n. 81 del 16 febbraio 2023, che individuano tre passaggi necessari: l’ingiunzione a demolire con termine di novanta giorni; l’accertamento dell’inottemperanza tramite verbale che certifichi la mancata riduzione in pristino; l’atto di acquisizione. Nello stesso senso richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 6190 del 2021 e Sez. II, n. 3364 del 2019. L’acquisizione non può avvenire saltando la fase di accertamento né omettendo di comunicarne gli esiti al soggetto inciso.

La Corte ribadisce il valore sostanziale di tali scansioni, già affermato con le sentenze n. 569/2023 e n. 373/2022: esse garantiscono il contraddittorio e il diritto di difesa e costituiscono il punto di equilibrio tra l’ordinato sviluppo del territorio e la tutela della proprietà.

Nel caso concreto, il provvedimento comunale dispone direttamente l’immissione in possesso e la trascrizione senza alcun riferimento a un verbale di sopralluogo o a un formale accertamento. Esso si limita ad accertare l’inottemperanza senza spiegare come sia stata verificata, cumulando impropriamente le due fasi. Il Comune non si è costituito in alcun grado, nulla documentando in ordine al preventivo accertamento.

La sentenza di primo grado, che aveva considerato irrilevante il verbale e sufficiente la conoscenza dell’ordinanza, contrasta con il consolidato orientamento del Consiglio. La Corte respinge invece il secondo motivo: la natura permanente dell’illecito edilizio preclude rilievo al decorso del tempo e all’affidamento del proprietario. L’assenza del presupposto procedimentale determina l’illegittimità del provvedimento, con annullamento, restando salva la possibilità per il Comune di procedere a un nuovo accertamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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