Permesso di soggiorno per lavoro autonomo e valutazione dei legami familiari (TAR Toscana n. 1094 del 04.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego del permesso di soggiorno per lavoro autonomo non può fondarsi sulla sola insufficienza del reddito accertato dalle banche dati quando lo straniero risiede regolarmente da lungo tempo in Italia e intrattiene significativi legami familiari. L’Amministrazione è tenuta a valutare anche gli elementi personali indicati dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, come interpretato dalla Corte costituzionale, e a operare un bilanciamento ragionevole e proporzionato tra esigenze di controllo dei flussi migratori e tutela dei diritti riconosciuti dagli artt. 29 e ss. Cost. Le dichiarazioni dei redditi sono dichiarazioni di parte prive di fede privilegiata, ma il sospetto di fittizietà dei redditi dichiarati, desunto dalle irregolarità contributive e fiscali, non esonera da una valutazione complessiva della posizione e del nucleo familiare. Il provvedimento che ometta tale valutazione è carente e va annullato, con effetto conformativo sull’istruttoria da rinnovare.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di ditta individuale con attività di procacciatrice di affari nel settore tessile e, in via secondaria, di commercio ambulante di bigiotteria, chiedeva alla Questura di Pistoia il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. La Questura rigettava l’istanza, rilevando l’assenza di fatture di vendita e di acquisto, il versamento della sola prima rata del piano di ammortamento del debito INPS, l’omesso versamento delle imposte sui redditi per gli anni 2019, 2020 e 2021 e una compensazione effettuata nel 2020 con reddito IRPEF inesistente. Il precedente titolo di soggiorno era per attesa occupazione.
La ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Toscana, deducendo la regolarità della propria residenza pluriennale, la presenza del convivente e di due figlie minori, il reddito dichiarato per il 2021 e il 2022, nonché la ricaduta della pandemia da Covid-19 sulle attività autonome a giustificazione delle irregolarità fiscali. Il Tribunale concedeva la tutela cautelare con ordinanza del 14 febbraio 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal criterio generale richiamato dalla difesa erariale: le dichiarazioni dei redditi sono dichiarazioni di parte sfornite di fede privilegiata e non provano da sole la disponibilità economica, se non avvalorate da versamenti contributivi e altri elementi utili. Le irregolarità contributive e fiscali possono generare il plausibile sospetto che i redditi dichiarati siano fittizi, secondo il precedente del Cons. Stato n. 3505 del 04.05.2022.
Su questo punto il TAR non contraddice l’indirizzo. Ritiene però che il ragionamento amministrativo si arresti a metà. Pur in assenza di un reddito sufficiente, il diniego presuppone la valutazione dei legami parentali e degli altri elementi personali indicati dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui, per gli stranieri regolarmente residenti da lungo tempo, la mera insufficienza del reddito risultante dalla banca dati INPS non basta a fondare il diniego di qualsiasi titolo di soggiorno quando sussistono legami familiari significativi (Cons. Stato, Sez. III, n. 117 del 16.01.2017).
Richiama inoltre il principio per cui la mancanza del reddito richiesto non costituisce causa automaticamente ostativa alla permanenza in Italia: in presenza di legami familiari stabili occorre un bilanciamento ragionevole e proporzionato tra regolazione dei flussi migratori e salvaguardia dei diritti riconosciuti dagli artt. 29 e ss. Cost., senza discriminazione (Cons. Stato, Sez. III, n. 4386 del 20.10.2016). Il riferimento è alla precedente pronuncia della stessa Sezione, TAR Toscana n. 1010 del 09.08.2024.
Il provvedimento impugnato risulta carente di valutazione su tali profili. Da qui l’annullamento, con obbligo per l’Amministrazione di provvedere nuovamente sull’istanza tenendo conto delle argomentazioni svolte, in ossequio all’effetto conformativo della sentenza. Le spese sono compensate per la peculiarità del caso.
Nota della Redazione
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