La riammissione alla gara è atto endoprocedimentale non impugnabile (TAR Emilia-Romagna n. 230 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce principio generale del processo amministrativo che l’atto di ammissione o di riammissione di un concorrente alla procedura di gara non è immediatamente lesivo dell’interesse degli altri operatori economici. Tale atto, avendo natura endoprocedimentale, determina una lesione solo potenziale e futura della sfera giuridica del concorrente che si assume pregiudicato, la quale diviene concreta e attuale esclusivamente con l’aggiudicazione dell’appalto, quale atto conclusivo dell’unitario procedimento ad evidenza pubblica. Ne deriva che l’atto di ammissione altrui non deve essere impugnato immediatamente, bensì unitamente al provvedimento finale di gara. L’azione di annullamento è pertanto inammissibile per carenza di interesse laddove proposta prima dell’aggiudicazione, difettando il requisito della concretezza dell’interesse ad agire.

Il Fatto

L’Unione dei Comuni Valli Reno, Lavino e Samoggia aveva indetto, per conto del Comune di Casalecchio di Reno, una procedura telematica per l’affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi comunali, suddivisa in tre lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con soglia di sbarramento di 40 punti per l’offerta tecnica.

La società controinteressata era stata esclusa dalla gara per i lotti 1 e 2 per mancato superamento della predetta soglia. A seguito di segnalazione dell’interessata, la stazione appaltante aveva disposto la riammissione in gara della società, atteso che alcuni documenti dell’offerta tecnica erano stati erroneamente inseriti nella busta telematica amministrativa. All’esito della rinnovata valutazione, la controinteressata aveva superato in graduatoria la ricorrente. Avverso l’atto di riammissione la ricorrente proponeva ricorso, deducendo molteplici vizi, ma rinunciava alla domanda cautelare. Il procedimento di gara risultava ancora non concluso, non essendo intervenuta l’aggiudicazione dei lotti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente esaminato il profilo di inammissibilità rilevato d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., incentrato sulla carenza di interesse ad agire. Ha ricordato che l’azione di annullamento è subordinata alla sussistenza e alla persistenza di tre condizioni: la titolarità di una posizione giuridica configurabile come interesse legittimo, l’interesse ad agire e la legittimazione ad agire.

Quanto all’interesse ad agire, il Tribunale ne ha precisato i caratteri della personalità, dell’attualità e della concretezza, osservando che la concretezza del pregiudizio presuppone di regola la conclusione del procedimento amministrativo. È solo il provvedimento finale che determina la lesione della sfera giuridica del soggetto che intende agire, facendo sorgere l’interesse a ricorrere.

Il Collegio ha quindi qualificato l’atto di riammissione in gara come atto endoprocedimentale, non immediatamente impugnabile salvo che determini un arresto procedimentale o vincoli in via inderogabile il contenuto del provvedimento finale. Nel caso di specie, la riammissione non determinava un arresto procedimentale e riduceva ma non eliminava lo spazio di valutazione discrezionale dell’amministrazione, con conseguente lesione solo potenziale e futura degli interessi della ricorrente.

Il Tribunale ha infine evidenziato che l’abrogazione del rito superspeciale di cui all’art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm. ha comportato il venir meno della qualificazione legale dell’atto di ammissione come immediatamente lesivo, con conseguente ripristino della regola generale per cui l’interesse all’ottenimento dell’appalto è leso solo con l’altrui aggiudicazione. In assenza di tale provvedimento conclusivo, il ricorso avverso la riammissione è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con compensazione delle spese salvo il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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