Silenzio assenso non sostituisce parere Soprintendenza per telefonia mobile (TAR Liguria n. 799 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione alla realizzazione di impianti di comunicazione elettronica, l’istituto del silenzio assenso non può trovare applicazione qualora il procedimento riguardi aree soggette a vincolo paesaggistico e l’amministrazione procedente abbia omesso di convocare la conferenza di servizi. L’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003, nel prevedere l’accoglimento tacito dell’istanza in assenza di dissenso delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, presuppone la preventiva convocazione della conferenza, quale sede istruttoria propria per l’acquisizione del parere obbligatorio della Soprintendenza. L’onere di attivazione della conferenza grava sul responsabile del procedimento e non può essere supplito dalla trasmissione dell’istanza alle amministrazioni interessata, che ha finalità di mera pubblicità-notizia. Ne consegue che l’inerzia dell’amministrazione nell’indizione della conferenza non determina la formazione tacita del titolo, ma impone all’istante di agire avverso il silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a.
Il Fatto
Una società operatrice di infrastrutture per telecomunicazioni wireless presentava al Comune, unitamente ad altri operatori, un’istanza di autorizzazione per la realizzazione di una stazione radiobase su un’area gravata da vincolo paesaggistico. Il Comune, prima di avviare l’istruttoria, richiedeva il pagamento di oneri pari a una somma di denaro, contestato dalla società come non dovuto ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 259/2003. Non essendo stata convocata la conferenza di servizi, la società autocertificava la formazione del silenzio assenso e comunicava l’inizio dei lavori. Il Comune dichiarava l’inammissibilità dell’autocertificazione e l’inefficacia della comunicazione, avviando contestualmente procedimenti sanzionatori. La società proponeva ricorso per l’accertamento dell’avvenuta formazione del titolo e l’inefficacia degli atti successivi.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto inquadrato la questione, rilevando come l’area interessata fosse sottoposta a vincolo paesaggistico e come non fosse stata rilasciata l’autorizzazione ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. Il quesito centrale consisteva nello stabilire se, nell’inerzia del Comune che aveva rifiutato di convocare la conferenza di servizi, potesse formarsi tacitamente l’autorizzazione.
Il collegio ha dato risposta negativa. L’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990 esclude espressamente l’applicazione del silenzio assenso agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico. Inoltre, l’art. 43, comma 5, del d.lgs. n. 259/2003 fa salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.
La Corte ha precisato che la regola del silenzio assenso di cui all’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003 postula la necessaria e preventiva convocazione della conferenza di servizi, quale sede istruttoria nella quale le amministrazioni coinvolte debbono esprimere il proprio assenso o dissenso. La convocazione costituisce iniziativa esclusiva del responsabile del procedimento e non può essere sostituita dalla trasmissione dell’istanza alle amministrazioni, che ha mera finalità di pubblicità-notizia.
Richiamando un proprio precedente e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il TAR ha quindi affermato che la mancata convocazione della conferenza rende il procedimento inesistente nella sua fase successiva all’attivazione, ma tale patologia non può determinare la formazione del silenzio assenso quando siano in gioco interessi sensibili come la tutela del paesaggio. L’istante ha piuttosto l’onere di agire avverso il silenzio ex art. 31 c.p.a. per superare l’arresto procedimentale.
Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato, non potendo accogliersi neppure la domanda di accertamento dell’inefficacia degli atti successivi. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione dell’inadempimento comunale all’obbligo legale di convocare la conferenza di servizi.
Nota della Redazione
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