Nessun risarcimento per l’affidamento su titolo edilizio poi disapplicato (TAR Umbria n. 88 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità dell’amministrazione per lesione dell’affidamento ingenerato nel destinatario di un provvedimento ampliativo, poi disapplicato dal giudice ordinario, postula che il privato abbia riposto un convincimento ragionevole e incolpevole sulla sua legittimità. Tale affidamento è escluso quando l’illegittimità del titolo edilizio era evidente e riconoscibile dal beneficiario, o quando questi abbia avuto conoscenza dell’impugnazione proposta dal terzo. Il titolo edilizio è sempre rilasciato fatti salvi i diritti dei terzi: l’ottenimento della concessione non giustifica l’intervento in violazione delle distanze legali. La pretesa risarcitoria, oltre che infondata nel profilo dell’imputabilità soggettiva, non è accoglibile in assenza di prova documentale del danno allegato.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile destinato a civile abitazione, ottiene nel 2003 dal Comune una concessione edilizia per la ristrutturazione e l’ampliamento del fabbricato, con un progetto che prevede la costruzione in aderenza all’edificio confinante. Nel 2006 i vicini propongono ricorso per manutenzione; il giudice ordinario ordina l’arretramento dell’ampliamento per violazione dell’art. 86 delle NTA del PRG. Segue un lungo contenzioso civile, definito con la conferma della condanna all’arretramento fino alla Cassazione.
Il privato agisce quindi contro il Comune per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi euro 759.859,44, sostenendo di aver confidato nella legittimità dei titoli edilizi, poi disapplicati. Dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, riassume il giudizio dinanzi al TAR, che è chiamato a decidere in materia di giurisdizione esclusiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione del giudice amministrativo, in materia di edilizia e urbanistica, richiamando la recente Cass. civ. Sez. Un. n. 26080 del 2025, che devolve alla giurisdizione esclusiva l’azione di risarcimento per lesione dell’affidamento nel rilascio di un provvedimento ampliativo.
Nel merito, i giudici escludono che il ricorrente possa vantare un affidamento incolpevole. Richiamate le pronunce dell’Adunanza Plenaria n. 19 e n. 20 del 2020 e la Cass. civ. Sez. Un. n. 8236 del 2020, che inquadrano la responsabilità nell’ambito del contatto sociale qualificato, si osserva che nessun affidamento può sussistere dopo la proposizione del ricorso dei vicini, che ha reso l’annullamento una evenienza non imprevedibile.
Ma l’affidamento difetta anche prima. Il progetto presentato nel 2003 si fondava sull’erronea prospettazione dell’aderenza al fabbricato confinante. La costruzione in aderenza è anzitutto un dato di fatto oggettivo, che richiede un’adesione continua tra le pareti; l’intervento prevedeva invece un fabbricato a “L”, con una intercapedine di larghezza inferiore ai tre metri. La non rispondenza alla disciplina dell’art. 877 cod. civ. risultava evidente, come confermato dalle sentenze del giudice civile.
Il Collegio rileva inoltre che le pretese risarcitorie sono in gran parte sfornite di prova. Manca qualsiasi documento sui costi di ristrutturazione, sui mutui e sulle spese di demolizione; quanto alla perdita locativa, si profila una duplicazione della richiesta. Irrilevanti, infine, le doglianze sulla disparità di trattamento rispetto alle vicende edilizie dei vicini, trattandosi di situazioni distinte.
Il ricorso è dunque rigettato, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.