Voltura del permesso di costruire e accollo degli oneri di costruzione (TAR Puglia n. 1098 del 15.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La voltura del permesso di costruire accettata dal nuovo titolare, che si impegni a osservare tutti gli adempimenti previsti dal titolo originario, integra un accollo delle obbligazioni connesse, ivi compresa quella di corrispondere il contributo di costruzione; la relativa clausola impositiva, non impugnata, diviene definitiva e preclude l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. La diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. è negozio unilaterale recettizio e produce l’interruzione della prescrizione al momento della ricezione; note successive dell’amministrazione non hanno efficacia revocante sull’effetto già prodottosi per legge. Il ricalcolo del contributo fondato su disposizioni regionali vigenti prima del rilascio del titolo non costituisce esercizio del potere di autotutela, con conseguente inoperatività del richiamo al legittimo affidamento.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito davanti al TAR Puglia per accertare la non debenza delle somme richieste dal Comune a titolo di oneri e costi di costruzione, in relazione a un permesso di costruire del 2006-2007. L’amministrazione aveva chiesto il pagamento di un conguaglio mediante nota del febbraio 2023, preceduta da una diffida del 2013 e seguita da un provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame e da un sollecito del novembre 2023.

Il ricorrente ha dedotto il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non essere titolare del rapporto, e l’estinzione del credito per intervenuta prescrizione. Ha inoltre contestato nel merito il ricalcolo operato dall’ente, richiamando il principio del legittimo affidamento. Il Comune si è costituito per resistere. Il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso. Sul primo profilo, il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la voltura opera una novazione soggettiva del rapporto, trasferendo la titolarità del titolo edilizio senza richiedere un riesame dei presupposti oggettivi. Richiama inoltre l’orientamento per cui la semplice voltura non comporta il trasferimento automatico delle obbligazioni dell’originario titolare, essendo necessario un accollo espresso e l’accettazione dell’amministrazione creditrice (in particolare Cons. Stato, sez. IV, n. 828 del 2016).

Nel caso concreto, il ricorrente aveva chiesto la voltura nel 2009 e l’ente l’aveva accettata con atto contenente l’impegno ad osservare tutti gli adempimenti previsti dal permesso. Da qui la conclusione che il subentro ha comportato l’assunzione di tutti gli obblighi del titolo originario, inclusa l’obbligazione del contributo di costruzione. La clausola impositiva non era stata impugnata e doveva quindi ritenersi definitiva, con la conseguenza che il difetto di legittimazione passiva non poteva essere lamentato.

Quanto alla prescrizione, il Tribunale qualifica la diffida ad adempiere come negozio unilaterale recettizio, che si perfeziona con la conoscenza del destinatario. La diffida del 2013 ha quindi prodotto l’interruzione del termine. Le note comunali del 2014 non possono essere lette come revoca di un effetto già prodottosi per legge, né il contesto di rimessione all’Adunanza Plenaria consente, alla luce del principio di buona fede, una diversa interpretazione delle missive: esse manifestavano solo l’intento di procrastinare le azioni di recupero.

Il secondo motivo è parimenti infondato. L’ente si è limitato a ricalcolare il quantum sulla base di disposizioni regionali già vigenti prima del rilascio del titolo. Il richiamo al legittimo affidamento è privo di pregio, poiché l’atto di rettifica della misura del contributo non rientra, secondo la Adunanza Plenaria n. 12 del 2018, nell’esercizio del potere di autotutela. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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