Decadenza del vincolo espropriativo e obbligo di motivazione nella reiterazione (TAR Lombardia n. 1098 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo preordinato all’esproprio ha durata quinquennale e la dichiarazione di pubblica utilità deve intervenire entro tale termine, a pena di decadenza. L’approvazione del piano attuativo che vale come dichiarazione di pubblica utilità, se pubblicata oltre il quinquennio, non sana la decadenza e rende invalida la procedura ablatoria. La reiterazione del vincolo decaduto richiede una specifica indagine sulle singole aree, la verifica dell’attualità dell’interesse pubblico, l’impossibilità di soluzioni alternative, l’indicazione delle iniziative concrete e l’accantonamento delle somme per l’indennizzo. È illegittima la reiterazione fondata su formule generiche, tanto più se gli atti confermano l’adeguatezza dell’assetto viario esistente.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un immobile nel Comune di Lentate sul Seveso adibito a bar, con area pertinenziale destinata a parcheggio, impugnavano le deliberazioni di Giunta n. 69 del 24 maggio 2018 e n. 94 del 12 luglio 2018. Con queste ultime l’ente adottava e approvava in via definitiva un piano attuativo proposto da una società, prevedendo la realizzazione di una nuova strada e, con essa, l’espropriazione di una fascia del parcheggio dei ricorrenti.

Con motivi aggiunti impugnavano poi la deliberazione consiliare n. 22 del 16 giugno 2021, che approvava una variante puntuale al Piano dei Servizi confermando la destinazione a servizi dell’area e il correlato vincolo espropriativo. Il Comune e la società lottizzante non si costituivano.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il ricorso introduttivo. Il P.G.T. del Comune, in vigore dal 26 giugno 2013, includeva nel Piano dei servizi un vincolo preordinato all’esproprio su parte dell’area dei ricorrenti. L’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001 fissa in cinque anni la durata del vincolo, entro i quali può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità. L’art. 12, comma 1, del medesimo decreto individua gli atti che equivalgono alla dichiarazione.

La deliberazione di approvazione definitiva del piano attuativo, che valeva da dichiarazione di pubblica utilità, è stata pubblicata dal 19 luglio 2018: oltre il termine scaduto il 26 giugno 2018. Il vincolo era dunque già decaduto quando la dichiarazione è intervenuta, con conseguente invalidità della procedura ablatoria. Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa sulle fasi del procedimento espropriativo e la Corte costituzionale, sentenza n. 270 del 2020, che descrive il periodo di franchigia e la decadenza del vincolo.

Diventa perciò irrilevante la censura sul mancato inserimento dell’opera nel programma triennale delle opere pubbliche: la stessa sentenza n. 270 del 2020 ha dichiarato illegittimo l’art. 9, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005, nella parte in cui collega a quell’inserimento la decadenza del vincolo. L’eventuale inserimento non avrebbe impedito la decadenza per decorso del quinquennio.

Passando ai motivi aggiunti, il Collegio esamina la censura assorbente sulla motivazione della reiterazione. La deliberazione consiliare n. 22/2021 si fondava solo sulla necessità di riconferma in funzione dello sviluppo dell’area, della convenzione vigente e dell’interesse a collegare due vie. Tale formula non soddisfa l’onere motivazionale richiesto dalla giurisprudenza: la reiterazione, preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, deve essere supportata dalla verifica dell’attualità dell’intervento e dell’impossibilità di soluzioni alternative (TAR Veneto, II, n. 1491 del 2023; Cons. Stato, IV, n. 935 del 2023), con indicazione delle iniziative concrete e accantonamento delle somme per l’indennizzo.

Nel caso concreto manca una motivazione adeguata e la relazione del traffico allegata alla delibera di Giunta n. 94/2018, mai aggiornata, aveva valutato come adeguato il sistema viario esistente. La reiterazione è quindi annullata per carenza dei presupposti. Ricorso introduttivo e motivi aggiunti sono accolti, con condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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