Obbligo del POS per l’impresa affidataria anche in caso di smantellamento di impianti (TAR Lazio n. 13995 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le attività di smontaggio, rimozione e smaltimento di materiali e componenti, anche relativi a impianti di condizionamento, qualora comportino lo smantellamento di opere fisse in metallo o in altri materiali, integrano la nozione di lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X del d.lgs. n. 81/2008, con conseguente applicabilità del Titolo IV del medesimo decreto. Non è invocabile l’esenzione di cui all’art. 88, comma 2, d.lgs. n. 81/2008 per i lavori su impianti di condizionamento che non comportino lavori edili, ove detti lavori edili siano invece rintracciabili nelle lavorazioni in atto. L’obbligo di redazione del POS grava, ai sensi degli artt. 96 e 97 d.lgs. n. 81/2008, non solo sull’impresa esecutrice ma anche sull’impresa affidataria.
Il Fatto
La società ricorrente, affidataria di un contratto di servizi per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti in un hangar aeroportuale, aveva subappaltato parte delle attività a un’impresa esecutrice. In seguito a un incidente mortale verificatosi durante lo smontaggio di materiali relativi all’impianto di condizionamento, la ASL aveva emesso un verbale di accertamento per violazione delle norme in materia di sicurezza, contestando la mancata verifica delle condizioni di sicurezza e l’omessa redazione del POS, con conseguente sospensione dell’attività imprenditoriale, poi revocata. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva adottato un decreto interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008. La società impugnava gli atti, sostenendo la natura di servizi, e non di lavori, delle prestazioni affidate.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dal Ministero, rilevando come la revoca della sospensione e la perdita di efficacia del decreto interdittivo non privino l’impresa della legittimazione ad agire, sussistendo un interesse giuridicamente rilevante alla rimozione degli effetti lesivi già prodotti, anche in considerazione della rilevanza dell’interdizione ai fini della partecipazione alle gare pubbliche.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto dirimente la nozione di cantiere temporaneo o mobile di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81/2008, che richiama l’allegato X del medesimo decreto. Tale allegato include espressamente nello smantellamento di opere fisse, anche in metallo o in altri materiali, le attività svolte nel cantiere, consistenti nello smontaggio di componenti dell’impianto di condizionamento. La natura di lavori edili è stata confermata anche dal contenuto del DUVRI redatto dalla stessa ricorrente, che indicava quale oggetto dell’appalto “lavori di manutenzione ordinaria mediante la rimozione di strutture meccaniche sulla copertura”.
Quanto alla dedotta esenzione di cui all’art. 88, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, il TAR ha precisato che tale disposizione derogatoria opera solo per gli interventi su impianti di condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili, circostanza esclusa nel caso di specie. Infine, il Collegio ha respinto la tesi della mera impresa affidataria, osservando che gli artt. 96 e 97 d.lgs. n. 81/2008 riferiscono espressamente l’obbligo di redazione del POS anche all’impresa affidataria dei lavori, non solo a quella esecutrice, con conseguente legittimità del provvedimento interdittivo del Ministero, non affetto da illegittimità derivata.
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Nota della Redazione
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