Divieto comitato vigilanza su rimandi dottrinali legittimo nel concorso (TAR Emilia-Romagna n. 638 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione con cui il comitato di vigilanza, all’esito di valutazione unanime, inibisce ai candidati l’utilizzo di un codice per la prova scritta di un concorso pubblico costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta irragionevolezza, quando la scelta sia supportata da motivazione che dia conto delle peculiarità del testo escluso. È ragionevole ritenere che un indice analitico con rimandi fra argomenti e specifici articoli di norme, ovvero la presenza di annotazioni non presenti nei testi formali, integri un ausilio ulteriore per il candidato, tale da giustificare il divieto. La decisione non lede la par condicio dei partecipanti ove sia consentito l’utilizzo di codici validati nella disponibilità dei candidati presenti in aula.
Il Fatto
Una candidata partecipava al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 2788 del 2023. In sede di prova scritta, il comitato di vigilanza non ne consentiva l’utilizzo del codice legislativo portato con sé, ritenuto non conforme alle prescrizioni di legge per la presenza di un indice analitico con peculiari rimandi e di articoli con aggiunte di annotazioni. All’esito della prova, alla candidata veniva attribuito il punteggio di 62/100, inferiore alla soglia di ammissione alla prova orale di 70/100, con conseguente esclusione dalla successiva fase concorsuale.
La ricorrente impugnava gli atti di esclusione, nonché, con motivi aggiunti, la graduatoria finale e gli atti presupposti, deducendo l’illegittimità del divieto per violazione della disciplina di concorso e il difetto di istruttoria, nonché la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati che avevano potuto utilizzare il medesimo codice dinanzi ad altre commissioni. Il Ministero eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza della prova di resistenza e ne contestava nel merito la fondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, condividendo le valutazioni già espresse in sede cautelare, e ha ritenuto infondate tutte le doglianze articolate. Quanto al primo motivo, il Collegio ha osservato che la determinazione del comitato di vigilanza era assistita da motivazione analitica, fondata sulla presenza nel codice di un indice con rimandi tra argomenti e articoli di norme e di aggiunte non presenti nei testi formali. Tale scelta, ha precisato il giudice, non presenta profili di manifesta irragionevolezza, essendo non illogico ritenere che simili annotazioni costituiscano un aiuto ulteriore per il candidato rispetto agli indici ordinari, sicché il sindacato del giudice amministrativo non può spingersi oltre tale limite.
La Corte ha inoltre escluso che la decisione abbia determinato uno svantaggio concreto per la ricorrente, atteso che ai candidati in possesso del codice inibito era comunque consentito di avvalersi dei supporti normativi validati nella disponibilità dei candidati vicini, nel rispetto della par condicio tra i partecipanti. Il Collegio ha infine valorizzato il dato fattuale, evidenziato dall’Amministrazione, per cui sette dei tredici candidati interessati dal divieto avevano comunque superato la prova scritta, con una percentuale superiore al tasso regionale di superamento: circostanza che dimostra la non incidenza dell’uso del codice sull’esito negativo della prova della ricorrente.
Quanto al secondo motivo, concernente la disparità di trattamento, il Tribunale ha rilevato che ciascuna commissione è dotata di un autonomo potere discrezionale nella valutazione di conformità dei testi, sicché alcuna comparazione può utilmente instaurarsi con le determinazioni di altre commissioni. In ogni caso, la ricorrente non ha dimostrato la concreta incidenza dell’uso del codice da parte di altri candidati sul superamento delle rispettive prove. Attesa l’infondatezza delle censure, l’impugnazione è stata respinta nel merito, con assorbimento di ogni eccezione preliminare e compensazione delle spese di lite per la novità della questione.
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Nota della Redazione
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