Concorso docenti, titoli di servizio non dichiarati e divieto di soccorso istruttorio (TAR Lombardia n. 1108 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali pubbliche il candidato è tenuto a dichiarare espressamente, nella domanda di partecipazione, i titoli di servizio che intende sottoporre alla valutazione della commissione, secondo quanto prescritto dal bando. La commissione valuta esclusivamente i titoli dichiarati e non può supplire all’omissione del concorrente. Il servizio dichiarato ai fini dell’ammissione al concorso costituisce requisito di partecipazione e non equivale alla dichiarazione dei titoli valutabili per l’attribuzione del punteggio. Il soccorso istruttorio non è ammesso quando la sua attivazione confligge con il principio di autoresponsabilità del concorrente e con la par condicio degli altri partecipanti.

Il Fatto

Le ricorrenti impugnavano il decreto con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia aveva approvato le graduatorie definitive del concorso straordinario indetto con D.D.G. del 7.11.2018 per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente della scuola dell’infanzia. La censura riguardava la parte in cui l’amministrazione non aveva attribuito alcun punteggio al servizio prestato presso le scuole statali.

Le ricorrenti deducevano eccesso di potere per contraddittorietà tra atti, avendo la stessa amministrazione riconosciuto il servizio biennale ai fini dell’ammissione alla procedura; contestavano inoltre la mancata applicazione della clausola del bando che consentiva la regolarizzazione delle dichiarazioni incomplete, lamentando la lesione del legittimo affidamento. L’istanza cautelare era respinta con ordinanza n. 1621/2019 del 5.12.2019.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi, per la loro connessione, e li ritiene infondati. Il fulcro della decisione è l’art. 4, comma 6, lett. n), del bando, che imponeva al candidato di indicare esplicitamente i titoli di servizio da sottoporre a valutazione, dichiarandoli sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000. La disposizione si salda con l’art. 9, comma 2, del bando, secondo cui la commissione valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda.

Da qui la prima conclusione: è pacifico in atti che le ricorrenti non avevano dichiarato i titoli di servizio nella sezione della domanda a ciò dedicata. Poiché la dichiarazione dei titoli valutabili era rimessa alla responsabilità del candidato, la commissione non aveva alcun margine di valutazione autonoma.

Il Tribunale respinge anche la tesi secondo cui il servizio biennale dichiarato ai fini dell’ammissione avrebbe dovuto essere considerato per il punteggio. L’art. 3, comma 1, lett. b), del bando configura le due annualità di servizio come requisito di ammissione. La dichiarazione dei singoli servizi specifici, con indicazione di durata e tipologia, era invece funzionale all’attribuzione del punteggio e rientrava nella sfera di responsabilità del concorrente. Lo conferma il format della domanda, ove i requisiti di ammissione erano tenuti distinti dagli «altri titoli valutabili».

Sul versante del soccorso istruttorio, il Collegio osserva che un intervento attivo dell’amministrazione su dichiarazioni carenti, rimesse all’esclusivo dominio del candidato, produrrebbe un vulnus al principio della par condicio. Richiamando Cons. Stato, Sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975, si afferma che l’istituto non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati. Nel solco di Cons. Stato, Sez. III, 28 novembre 2018, n. 6752, si ribadisce che il soccorso istruttorio non si giustifica quando confligge con l’autoresponsabilità dei concorrenti: l’invito all’integrazione, in presenza di una previsione chiara e della sua inosservanza, integrerebbe palese violazione della par condicio.

Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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