Revocazione per documento decisivo e non imputabilità della mancata produzione (C.G.A.R.S. n. 349 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione straordinaria ex art. 395, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 106 cod. proc. amm., la tecnica di decisione impone la verifica sequenziale di tre presupposti: l’esistenza di un documento preesistente alla sentenza impugnata, la non imputabilità della mancata produzione e la decisività del documento. È decisivo il documento che, se fosse stato acquisito agli atti, sarebbe stato astrattamente idoneo a condurre a una diversa decisione, attenendo a circostanze di fatto risolutive non esaminate dal giudice; non occorre una prova piena ed esclusiva, essendo sufficiente che il punto della decisione possa venirne radicalmente mutato. La mancata produzione è non imputabile quando il documento sia detenuto dalla pubblica amministrazione ed esibito solo a seguito di un’azione giurisdizionale ex art. 116 cod. proc. amm. a fronte del diniego ostensivo.
Il Fatto
Una struttura sanitaria specializzata sollecitava l’Azienda sanitaria provinciale competente a riscontrare l’istanza di adeguamento e incremento del budget, pari a quello assegnato e non fruito da altra struttura per gli anni 2017, 2018 e 2019, nonché dell’intero budget 2020, essendo la seconda struttura divenuta inattiva. L’Azienda rigettava l’istanza di incremento e l’accesso agli atti con due note del 2020, impugnate davanti al TAR Sicilia, che con sentenza n. 618 del 2024 dichiarava il ricorso inammissibile per carenza di interesse, non essendo stati impugnati gli atti di determinazione del budget.
L’appello veniva respinto dal C.G.A.R.S. con sentenza n. 16 del 2025, che escludeva ogni riconoscimento della pretesa sostanziale della struttura istante. Quest’ultima proponeva quindi ricorso per revocazione straordinaria, deducendo la sopravvenuta conoscenza di un documento decisivo: una nota del 31 marzo 2023 con cui l’Azienda aveva rappresentato all’Assessorato regionale la debenza delle somme a favore di una delle strutture interessate.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di giustizia amministrativa affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità per mancata riproposizione delle doglianze originarie e per asserita proposizione di domande nuove ex art. 104 cod. proc. amm. L’eccezione è disattesa: nella peculiare vicenda, le doglianze in sede rescindente e rescissoria sono fortemente avvinte sul piano logico, tanto da fondersi in un unico iter argomentativo.
Nel disegno del codice di procedura civile, cui rinvia l’art. 106 cod. proc. amm., la revocazione si colloca tra esigenze di stabilità della decisione e istanze di giustizia sostanziale. Quanto al motivo di cui all’art. 395, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui per documento deve intendersi qualsiasi cosa idonea a rappresentare un fatto storico, che preesista alla sentenza impugnata e che non sia stato possibile produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario. Il Collegio ricorda che l’art. 398, comma 2, cod. proc. civ. impone, a pena di inammissibilità, di indicare le prove della data di scoperta del documento, con particolare rigore quando il documento sia detenuto dalla pubblica amministrazione. La fattispecie presuppone, dunque, un documento decisivo, l’impossibilità originaria di produrlo e la non imputabilità della mancata produzione.
La Corte verifica quindi il requisito temporale: la conoscenza della nota è avvenuta il 14 aprile 2025, in esito a un’azione giurisdizionale di esibizione definita con sentenza del TAR Sicilia, sicché il ricorso, proposto il 13 giugno 2025, è tempestivo rispetto al termine di cui all’art. 92, comma 2, cod. proc. amm. Sussistente è anche la non imputabilità dell’omesso deposito, poiché il documento era detenuto dalla parte pubblica ed è stato esibito solo dopo l’azione ex art. 116 cod. proc. amm. a fronte del diniego ostensivo.
Supera poi il test di decisività la nota del 31 marzo 2023: essa, nell’interlocuzione con l’Assessorato, ammette quantomeno una possibile posizione di conseguibilità dell’utilitas invocata, disponendo che l’importo dovrà comunque essere attribuito a una delle due strutture interessate. Tale assetto risulta non coincidente con quello emergente dalla sentenza impugnata, che aveva escluso ogni riconoscimento della pretesa sostanziale. Il documento era perciò astrattamente idoneo a dar luogo a un diverso esito del giudizio d’appello, con conseguente fondatezza del vizio revocatorio e revoca della sentenza n. 16 del 2025.
Nella fase rescissoria, il Collegio distingue l’astratta idoneità del documento dalla sua concreta attitudine a sovvertire l’esito del giudizio e dispone un’istruttoria, demandando al Ragioniere generale della Regione Siciliana di produrre una relazione per acquisire chiarimenti sull’assetto delle previsioni finanziarie. La regolazione delle spese è rimessa alla pronuncia rescissoria definitiva, con rinvio a nuovo ruolo.
Nota della Redazione
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