Rinuncia al ricorso e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse in materia di emersione dal lavoro (TAR Abruzzo n. 89 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ancorché irrituale perché non notificata almeno dieci giorni prima dell’udienza, può essere comunque valutata dal giudice amministrativo come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Tale dichiarazione determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza che rilevi la mancata acquisizione del consenso delle altre parti costituite.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Chieti aveva rigettato l’istanza di emersione dal lavoro presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, nonché il parere negativo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro espresso nel relativo procedimento. Costituitesi in giudizio le Amministrazioni intimate, la ricorrente depositava una memoria di rinuncia al ricorso, alla quale la difesa erariale non sollevava obiezioni.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente rilevato che la rinuncia depositata dalla parte ricorrente non risultava conforme al rito, difettando la notifica alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, come prescritto dall’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. Ciononostante, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale (tra cui TAR Lazio, Roma, sez. I, 1° marzo 2021, n. 2452), il Collegio ha ritenuto che tale manifestazione di volontà potesse essere comunque apprezzata come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.

Sulla base di tale valutazione, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., disponendo la compensazione delle spese in ragione della definizione in rito della controversia e della natura delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *