Sanzione disciplinare agli agenti di Polizia: necessaria la motivazione specifica sui fatti (TAR Marche n. 970 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia disciplinare per il personale dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nell’accertamento dell’illecito e nella scelta della sanzione non esime dall’onere di motivare specificamente il provvedimento. La decisione disciplinare deve individuare con precisione il fatto materiale ritenuto provato e le modalità della condotta dalle quali sia desunta la rilevanza disciplinare, non potendo fondarsi su un generico rinvio agli atti né sulla generica conoscenza di circostanze astrattamente suscettibili di rilievo. L’azione disciplinare deve correlarsi a un fatto determinato nei suoi elementi essenziali e l’Amministrazione è tenuta a confrontarsi con il contenuto delle deduzioni dell’incolpato e degli elementi istruttori raccolti, dando conto delle ragioni del loro mancato accoglimento. La regola dell’immediata esecuzione degli ordini non autorizza a qualificare automaticamente come irrispettosa qualsiasi osservazione del dipendente, dovendosene apprezzare le concrete modalità e il contesto.
Il Fatto
Un agente scelto della Polizia di Stato, in servizio presso il Gabinetto interregionale di polizia scientifica per le Marche e l’Abruzzo, impugnava il decreto con cui il Ministero dell’Interno gli aveva irrogato la sanzione disciplinare del richiamo scritto ai sensi dell’art. 3, n. 6, del d.P.R. n. 737/1981. Il procedimento traeva origine da un sopralluogo eseguito il 4 aprile 2022, nel corso del quale il ricorrente, secondo la relazione del superiore gerarchico, si sarebbe rifiutato di documentare fotograficamente alcuni frammenti di impronte latenti, reputandoli inutili, eseguendo l’ordine solo dopo reiterate richieste e tenendo, al rientro in ufficio, un contegno reputato non corretto. Contestata la mancanza ai sensi dell’art. 4, nn. 11 e 18, del d.P.R. n. 737/1981 e acquisite le giustificazioni del dipendente, l’Amministrazione applicava la sanzione meno grave del richiamo scritto, accogliendo parzialmente le difese. Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1, 3 e 12 del d.P.R. n. 737/1981, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, sproporzione e disparità di trattamento, proponendo anche domanda risarcitoria e domanda di accesso ai documenti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità e formulazione cumulativa delle censure, rilevando che l’esposizione congiunta dei vizi non impedisce di individuare il petitum e la causa petendi, né ha pregiudicato il diritto di difesa dell’Amministrazione.
Nel merito, il Collegio ha accolto il primo motivo, affermando che la valutazione della rilevanza disciplinare dei fatti e della congruità della sanzione, pur appartenendo all’Amministrazione ed essendo sindacabile solo per travisamento, manifesta illogicità o evidente sproporzione, non esonera dall’onere di motivazione specifica. Il provvedimento impugnato richiamava congiuntamente l’esecuzione dell’ordine dopo reiterate richieste e il contegno scorretto, ma non chiariva quale condotta concreta fosse stata reputata irrispettosa, né distingueva i diversi momenti della vicenda: l’iniziale resistenza all’ordine, le modalità delle osservazioni tecniche durante il sopralluogo o la risposta resa al rientro in ufficio. Il generico rinvio “agli atti” non consente di comprendere quale versione sia stata ritenuta attendibile, tanto più che le relazioni acquisite su richiesta dell’incolpato attestavano l’avvenuta esecuzione dell’ordine ma non descrivevano parole, tono o gesti irrispettosi. Le difese svolte in giudizio non possono integrare ex post una motivazione carente.
Il TAR ha inoltre rilevato che la formula del “parziale accoglimento” delle giustificazioni non rende conoscibile quali deduzioni siano state accolte e quali respinte, in violazione degli artt. 13, 14 e 17 del d.P.R. n. 737/1981, che esigono un’effettiva valutazione delle osservazioni dell’incolpato. Quanto all’art. 8 del d.P.R. n. 782/1985, la regola dell’immediata esecuzione degli ordini non autorizza a qualificare automaticamente come irrispettosa qualsiasi osservazione, dovendosene apprezzare le concrete modalità e il contesto. Il Collegio ha precisato che l’eventuale fondatezza tecnica dell’osservazione non esclude la rilevanza disciplinare delle modalità con cui è stata prospettata, ma andava considerata nella ricostruzione del fatto e nella graduazione della sanzione.
Il secondo motivo è stato invece respinto: l’art. 12 del d.P.R. n. 737/1981, che prescrive di astenersi “di massima” dal richiamare il dipendente in presenza di altre persone, non introduce un divieto assoluto e la sua inosservanza non determina l’invalidità del procedimento quando non abbia inciso sulla tempestiva contestazione, sul contraddittorio o sul diritto di difesa. Respinta anche la domanda risarcitoria, per mancata prova del pregiudizio, del nesso causale e dell’elemento soggettivo. Il ricorso è stato accolto al solo fine del riesame, senza alcun vincolo sull’esito sostanziale del rinnovato procedimento, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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