Revoca del DASPO e sopravvenienze penali favorevoli impongono nuova valutazione del Questore (TAR Puglia n. 110 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, previsto dall’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989, presuppone una pericolosità sociale specifica, desumibile da comportamenti concreti e attuali del destinatario, e non può fondarsi su una denuncia o su indizi poi smentiti. Qualora sopravvengano accertamenti dell’autorità giudiziaria che facciano venir meno o modifichino le condizioni poste a base del provvedimento, l’art. 6, comma 5, legge n. 401/1989 impone al Questore di revocare o modificare la misura, previa nuova istruttoria e rinnovata valutazione. Il diniego di revoca che ometta di confrontarsi con le sopravvenienze penali favorevoli è illegittimo per difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 3 legge n. 241/1990, e per eccesso di potere. La lesione dei diritti fondamentali della persona conseguente a tale diniego integra i presupposti della responsabilità risarcitoria dell’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, tifoso di una compagine calcistica, si era visto notificare dal Questore di Lecce un D.A.SPO. che gli vietava, per tre anni, di accedere alle zone circostanti lo stadio e alle aree di parcheggio nel raggio di cinquecento metri, in occasione degli incontri della squadra. Il provvedimento si fondava su un asserito riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria tramite fotogrammi, in relazione a tafferugli avvenuti in occasione di una partita.
Il Tribunale penale, in sede di riesame, aveva escluso l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza; il G.I.P. aveva poi revocato in parte qua il decreto questorile. Il ricorrente ha quindi chiesto al Questore la revoca del D.A.SPO., ai sensi dell’art. 6, comma 5, legge n. 401/1989, ma l’istanza è stata rigettata. Da qui l’impugnazione del diniego e del provvedimento presupposto, con domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato l’irricevibilità parziale del ricorso quanto all’impugnazione del provvedimento di D.A.SPO., essendo la notifica intervenuta oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’art. 29 c.p.a.
Nel merito, il Tribunale ha ricostruito la fisionomia dell’istituto. L’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989 delinea una misura di natura interdittiva atipica, che deve fondarsi su una pericolosità sociale specifica, collegata a condotte concrete tenute in occasione di manifestazioni sportive. L’amministrazione dispone di ampio margine discrezionale, ma non può prescindere dalla motivazione sugli elementi di fatto.
Il Collegio ha richiamato l’art. 6, comma 5, legge n. 401/1989, a mente del quale il divieto è revocato o modificato qualora, anche per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne avevano giustificato l’emissione. Ha poi richiamato il principio della Cassazione, Sezione III, sentenza n. 23651 del 2022, secondo cui l’accertamento assolutorio del giudice penale impone una nuova valutazione sul permanere dei presupposti.
Applicando tale quadro, il Tribunale ha rilevato che, dopo l’irrogazione del D.A.SPO., erano sopravvenuti accertamenti dell’A.G.O. che avevano escluso la sussistenza di elementi a carico del ricorrente. Il Questore, tuttavia, aveva disatteso l’istanza di revoca senza adeguata motivazione, neppure per relationem, e senza spiegare perché i provvedimenti favorevoli del giudice penale non avessero incidenza. Di qui la violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere, per non aver rinnovato l’istruttoria. Il provvedimento di rigetto è stato pertanto annullato.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio ha riconosciuto la responsabilità extracontrattuale dell’amministrazione, per la colposa adozione di un provvedimento illegittimo e per la lesione dei diritti fondamentali della persona, preclusivi della partecipazione agli eventi sportivi. Ha liquidato equitativamente un ristoro omnicomprensivo di euro 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione, ponendo le spese a carico dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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