Accesso difensivo e necessità per la tutela dei diritti (TAR Lazio n. 1659 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso difensivo agli atti, preordinato alla cura o alla difesa di un proprio interesse giuridico, incontra i limiti di cui all’art. 24, comma 6, lett. d), l. n. 241/1990, ma il bilanciamento con la riservatezza non si governa con il criterio della stretta indispensabilità né con quello dell’indispensabilità e della parità di rango. Trova applicazione il criterio generale della necessità ai fini della cura e della difesa di un interesse giuridico, tendenzialmente prevalente sulla riservatezza, a condizione che le finalità dell’ostensione siano dedotte dalla parte in modo puntuale e specifico nell’istanza. Il limite del comma 7 dell’art. 24 l. n. 241/1990 opera anche sui documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche e giuridiche.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile in un comune del Lazio, assumeva che sul proprio scarico fognario fosse stato realizzato un allaccio abusivo da parte di proprietà limitrofe, sulla base di un documento di assenso a lei riferito e del quale contestava la genuinità. Per far valere i propri diritti davanti al giudice civile presentava al Comune una prima istanza di accesso, il 25 luglio 2025, e poi due ulteriori richieste il 6 agosto 2025, aventi ad oggetto la dichiarazione di assenso e le autorizzazioni all’allaccio alla pubblica fognatura.

La prima richiesta riceveva riscontro, sia pure negativo, con nota che invitava l’istante a fornire ulteriori elementi di ricerca. Sulle altre due si formava il silenzio-rigetto di cui all’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990. Nessuna delle parti intimate si costituiva. La ricorrente impugnava sia la nota sfavorevole sia il diniego tacito, deducendo la propria legittimazione e il proprio interesse alla conoscenza dei documenti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal principio consolidato espresso dall’Ad. Plen. n. 4/2021: l’accesso difensivo può trovare limite, oltre che nelle ipotesi di esclusione dell’art. 24, comma 1, l. n. 241/1990, quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari.

Il Collegio precisa che, in questa ipotesi, deve comunque essere garantito l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Il bilanciamento tra diritto di accesso difensivo e riservatezza non segue il criterio della stretta indispensabilità, proprio dei dati sensibili e giudiziari, né quello dell’indispensabilità e della parità di rango, riferito ai dati supersensibili.

Si applica invece il criterio generale della necessità, che il legislatore ritiene tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza. La condizione è che le finalità dell’accesso siano dedotte e rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico nell’istanza di ostensione.

Nel caso concreto la ricorrente ha sufficientemente rappresentato l’interesse alla conoscenza dei documenti per dimostrare, nel giudizio civile pendente, la presunta abusività dell’allaccio. Il Comune non ha eccepito alcun pregiudizio alla riservatezza dei controinteressati, che non hanno proposto motivata opposizione ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 184/2006. Le richieste del 6 agosto 2025 vanno pertanto accolte, con annullamento del diniego tacito e obbligo di ostensione nel termine di 30 giorni.

Esito opposto per la nota del 12 settembre 2025. Rispetto ad essa la ricorrente non ha contestato l’insufficienza della documentazione già ostesa, né l’indispensabilità di acquisire ulteriori atti, né il persistente interesse alla conoscenza, limitandosi ad affermare apoditticamente che la richiesta era specifica e circoscritta. In parte qua il ricorso è respinto. Le spese sono compensate per metà e poste per il resto a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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