Ottemperanza per la Carta del Docente: il giudicato del Giudice ordinario si esegue dinanzi al giudice amministrativo (TAR Abruzzo n. 102 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma secondo, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del Giudice Ordinario, ivi incluse quelle che riconoscono al personale docente a tempo determinato il diritto alla Carta Elettronica del Docente. L’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione è ammissibile solo dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ex art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997. La nomina del Commissario ad acta non richiede l’accertamento di un inadempimento ulteriore. La condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta quando la natura e l’esiguità del credito, unitamente alla fissazione di un congruo termine, escludano in via prognostica un ritardo significativo, rendendo la penalità di mora manifestamente iniqua e sproporzionata.
Il Fatto
Un docente, titolare di contratti a tempo determinato, aveva adito il Tribunale di Teramo per ottenere il riconoscimento del beneficio economico della Carta Elettronica del Docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Il Giudice del lavoro, con sentenza n. 242/2024, aveva accolto il ricorso, dichiarando il diritto al beneficio per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e condannando il Ministero a mettere a disposizione la Carta. La sentenza, notificata all’Amministrazione, non veniva impugnata e passava in giudicato.
Nonostante l’attestazione di passaggio in giudicato e la richiesta di adempimento, il Ministero non rilasciava la Carta, limitandosi al pagamento delle sole spese di lite. Il docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo l’esecuzione coattiva della sentenza, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali del ricorso. Ha ritenuto osservati sia il termine dimezzato per il deposito del ricorso, sia il disposto dell’art. 114, secondo comma, cod. proc. amm., avendo la sentenza del Tribunale di Teramo acquisito l’autorità di giudicato. Ha, inoltre, accertato il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la sentenza non era stata adempiuta per la parte relativa alla Carta del Docente, non avendo il Ministero provveduto al rilascio del beneficio. Ha pertanto accolto la domanda di esecuzione, ordinando all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante la messa a disposizione della Carta Elettronica del Docente con gli importi indicati dal Tribunale di Teramo.
Con riferimento alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il TAR l’ha respinta. Ad avviso del Collegio, la natura e l’esiguità del credito nonché la fissazione di un termine ragionevole per l’adempimento escludevano che potesse maturare, in via prognostica, un ritardo significativo imputabile all’Amministrazione. La misura coercitiva è stata, quindi, ritenuta non meritevole di accoglimento, in quanto manifestamente iniqua e sproporzionata rispetto allo scopo da perseguire.
Il TAR ha, infine, nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, che avrebbe provveduto in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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