Ordine di demolizione e pertinenze: irrilevante la comunicazione di avvio (TAR Lazio n. 719 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere abusive è atto vincolato e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, poiché l’apporto partecipativo del privato non potrebbe modificarne il contenuto, con conseguente applicazione dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990. L’onere di provare la preesistenza delle opere e la loro epoca di realizzazione grava sul ricorrente, che non può invocare un trattamento più favorevole in assenza di dimostrazione. I manufatti utilizzabili autonomamente e in concreto adibiti a stalle, fienili e concimaie non sono qualificabili come pertinenze. Il richiamo all’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 è inconferente, riguardando il procedimento di rilascio del permesso di costruire.

Il Fatto

I ricorrenti impugnano l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, la demolizione di diversi manufatti in muratura con coperture miste, di altre strutture in elevazione ad uso stalla, fienile e rimessa mezzi agricoli, nonché di due concimaie contigue, queste ultime insistenti su terreno di proprietà di uno solo dei ricorrenti.

Il Comune non si è costituito in giudizio. La causa è stata introitata per la decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, svoltasi in camera di consiglio da remoto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla contestazione sulla legittimazione passiva di uno dei ricorrenti a ricevere l’intimazione. Il provvedimento impugnato richiama la già intervenuta spontanea demolizione del capannone con struttura in pali di legno e copertura in lamiera adibito a fienile, confermata dalla relazione di servizio. Tale manufatto, essendo ormai insussistente, non è oggetto dell’ingiunzione.

Restano però le due concimaie contigue, anch’esse insistenti sul terreno di proprietà di uno dei ricorrenti, circostanza rispetto alla quale nessuna difesa è dedotta in ricorso. Ne deriva che la legittimazione di quest’ultimo sussiste e il primo motivo è infondato.

Sul piano sostanziale i ricorrenti insistono su due profili. Quanto al primo, il Comune avrebbe colpito indistintamente opere datate e opere recenti. Il Collegio rileva che l’onere della prova grava sulla parte ricorrente, la quale dimostra per tabulas unicamente la presenza di opere risalenti al 1991: esse non possono ricevere un trattamento più favorevole e legittimamente sono state colpite dall’ordine demolitorio.

Quanto al secondo profilo, la pertinenzialità, si tratta di numerosi manufatti di consistenza anche considerevole, utilizzabili autonomamente e in concreto adibiti a stalle, fienili, concimaie e ricovero attrezzi. Ciò è sufficiente per escluderne la qualificazione come pertinenze. L’utilizzo avviene altresì nell’ambito dell’impresa agricola e non dell’attività commerciale di rivendita carni. Non è invocabile l’art. 3, comma 3, lett. a), della l.r. n. 21/2009, che consente gli ampliamenti nei limiti indicati solo previa acquisizione del titolo abilitativo, nella specie mancante.

Il Collegio esclude infine che l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990 possa inficiare il provvedimento: nessun apporto avrebbero potuto dare gli interessati, con applicazione dell’art. 21 octies. Inconferente è il richiamo all’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, estraneo all’oggetto del giudizio. Il ricorso è dunque rigettato, con nessuna statuizione sulle spese stante la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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