Annullamento d’ufficio di licenza balneare oltre il termine di dodici mesi (TAR Lazio n. 110 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La licenza suppletiva che consente la realizzazione di attrezzature balneari rimovibili e opere accessorie costituisce provvedimento di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, con la conseguenza che il suo annullamento d’ufficio soggiace al termine perentorio di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies, primo comma, l. n. 241/1990. Per i provvedimenti adottati prima della riduzione del termine da diciotto a dodici mesi, disposta dal d.l. n. 77/2021, la decorrenza si calcola dall’entrata in vigore della riforma e non dall’adozione dell’atto caducato. Il termine opera come sbarramento a tutela della certezza dei rapporti giuridici e dell’affidamento del privato, salvo le deroghe del comma 2-bis per i casi di falsa attestazione penalmente rilevante o di erroneità dei presupposti non imputabile all’Amministrazione. L’autotutela esercitata oltre il termine è illegittima.
Il Fatto
La società ricorrente era titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune di Terracina e di una licenza suppletiva finalizzata alla riqualificazione delle strutture serventi il complesso balneare, rilasciata ai sensi dell’art. 11 del Reg. Reg. n. 19 del 2016. Nel corso dei lavori l’Autorità giudiziaria aveva disposto un sequestro preventivo, poi revocato; dopo il dissequestro l’Amministrazione aveva sospeso la licenza suppletiva e imposto l’attività secondo la sola concessione demaniale.
La società aveva diffidato il Comune alla riattivazione del titolo e, di fronte al silenzio, aveva proposto ricorso avverso il silenzio, definito con sentenza recante ordine di provvedere. Nelle more il Comune comunicava l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. n. 241/1990 della licenza suppletiva e, all’esito, la annullava contestando carenze grafiche del progetto, non conformità al P.U.A. in tema di variazioni consentite e violazione dei parametri di aumento di superfici e cubature. La società impugnava il provvedimento deducendo l’insussistenza dell’illegittimità del titolo, il superamento dei limiti temporali dell’autotutela, l’assenza di un interesse pubblico attuale e concreto e il difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso riconoscendo rilievo assorbente al secondo motivo, relativo alla violazione del termine per l’esercizio del potere di autotutela. La questione giuridica centrale riguarda la qualificazione della licenza suppletiva e la individuazione del regime temporale applicabile al suo annullamento d’ufficio.
Il Tribunale osserva che la licenza impugnata attribuisce alla ricorrente la facoltà di realizzare “attrezzature balneari rimovibili a carattere stagionale ed opere accessorie del complesso balneare” e deve quindi essere qualificata come provvedimento di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici. Ne deriva l’assoggettamento al termine perentorio di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies, primo comma, l. n. 241/1990, ridotto rispetto agli originari diciotto mesi dal d.l. n. 77/2021.
Poiché l’atto caducato era stato adottato prima della modifica normativa del 2021, il Collegio applica l’orientamento della giurisprudenza amministrativa dominante, richiamando Cons. Stato n. 2974/2019, secondo cui la decorrenza del termine di decadenza si calcola dall’entrata in vigore della riforma e non dall’adozione del provvedimento. La ratio è individuata nel rafforzamento della certezza dei rapporti giuridici e nella tutela dell’affidamento del privato, con un chiaro sbarramento temporale per i soli provvedimenti produttivi di effetti vantaggiosi, come affermato in Cons. Stato n. 4626/2017.
Il Collegio esamina poi le deroghe previste dal comma 2-bis dell’art. 21-nonies, richiamando Cons. Stato n. 3940/2018: i casi di falsa attestazione penalmente rilevante e di erroneità dei presupposti non imputabile all’Amministrazione. Nel caso concreto nessuna delle condizioni derogatorie risulta integrata. Il termine annuale, anche calcolato dall’entrata in vigore della modifica del 2021, risulta ampiamente decorso.
Ne consegue l’illegittimità del provvedimento per violazione del termine di dodici mesi. Il Tribunale sottolinea che, a fronte di un titolo espressamente ampliativo emesso all’esito di istruttoria tecnica regolarmente eseguita, gli interventi assentiti avrebbero dovuto essere contestati nell’immediatezza o entro l’anno; il decorso del tempo ha consolidato l’affidamento della società sulla legittimità del proprio operato. Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.
Nota della Redazione
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