Sospensione della licenza ex art. 100 TULPS e irrilevanza dell’archiviazione penale (TAR Veneto n. 7 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La misura di sospensione della licenza di pubblico esercizio adottata dal Questore ai sensi dell’art. 100 del r.d. n. 773/1931 (TULPS) ha natura preventiva e cautelare, non penale. La sua adozione non richiede il canone probatorio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, ma il criterio del più probabile che non. Essa prescinde dalla rilevanza penale dei fatti e dall’esito dei procedimenti penali che ne conseguono. La legittimità del provvedimento si valuta ora per allora, con riguardo al momento della sua adozione, senza che le sopravvenienze processuali, ivi compresa l’archiviazione, possano incidervi. In tema di violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, il ricorrente non può limitarsi a dolersi della mancata comunicazione di avvio, ma deve allegare gli elementi che, se introdotti, avrebbero potuto mutare il contenuto del provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una licenza di pubblico esercizio, impugna l’ordinanza con cui il Questore di Padova ha disposto la sospensione della licenza per trenta giorni ai sensi dell’art. 100 TULPS. Il provvedimento si fonda su una segnalazione della Polizia locale relativa a una rissa avvenuta presso il locale, nel corso della quale il gestore avrebbe affrontato alcuni avventori minorenni con un’arma bianca, ferendone uno al volto.
Il ricorrente deduce l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il difetto dei presupposti di fatto e di diritto, l’asserita inconferenza delle valutazioni sull’inidoneità a gestire l’esercizio e la violazione del principio di proporzionalità. Nelle more del giudizio deposita il provvedimento di archiviazione del procedimento penale a suo carico, sostenendone la rilevanza ai fini dell’illegittimità dell’atto impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, proposta dall’amministrazione sull’assunto che gli effetti della sospensione si siano esauriti. L’eccezione è respinta: permane l’interesse all’annullamento per escludere il pericolo di una futura applicazione del comma 2 dell’art. 100 TULPS, secondo cui la licenza può essere revocata qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione.
Nel merito, il Collegio disattende il motivo relativo all’omessa comunicazione di avvio. Il Questore ha espressamente dedotto le ragioni di urgenza che giustificano la deroga all’art. 7 della legge n. 241/1990, in ragione della natura preventiva della misura. Richiamando il Consiglio di Stato, sez. III, n. 8765 del 2024 e il Consiglio di Stato n. 4192 del 2013, il Collegio precisa che il privato non può limitarsi a denunciare la mancata comunicazione, ma deve allegare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento. Nel caso concreto nulla è stato dedotto, con conseguente applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
Il Collegio affronta poi il difetto dei presupposti, ricostruendo i fatti posti a fondamento del provvedimento. Sottolinea che la misura ha natura preventiva e cautelare, con conseguente inapplicabilità del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio e applicazione del criterio del più probabile che non. L’art. 100 TULPS, a prescindere dalle effettive responsabilità penali, consente al Questore di sospendere la licenza ove siano avvenuti tumulti o gravi disordini e sia accertato un pericolo per l’ordine pubblico.
Da ciò deriva l’irrilevanza del provvedimento di archiviazione penale: la misura può essere disposta a prescindere dall’esito del procedimento penale e la sua legittimità va valutata ora per allora, senza che le sopravvenienze processuali assumano rilievo. Quanto alle censure sull’inidoneità del titolare, il Collegio osserva che esse non incidono sulla legittimità dell’atto, sorretto da compiuto supporto istruttorio e adeguata motivazione, restando comunque determinante la valutazione di affidabilità del titolare di una licenza di polizia.
Infine, il motivo sulla proporzionalità è respinto: la oggettiva gravità dei fatti e la loro precedente verificazione, con dinamiche analoghe, dimostrano la ragionevolezza e la proporzione della misura. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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