Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e soccombenza virtuale (TAR Calabria n. 908 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta cessazione dell’efficacia del provvedimento impugnato nel corso del giudizio elide l’interesse al suo annullamento e integra una causa di improcedibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., l’accertamento giudiziale dell’illegittimità dell’atto è condizionato alla sussistenza di un interesse a fini risarcitori, che deve essere dichiarato dalla parte nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm. per il deposito delle memorie. In difetto di tale dichiarazione, il giudice amministrativo non può procedere all’accertamento in via incidentale dell’illegittimità. La condanna alle spese per soccombenza virtuale è giustificata quando l’illegittimità del provvedimento emerga dalla ricostruzione della vicenda, ancorché il ricorso sia dichiarato improcedibile.
Il Fatto
Una società di telecomunicazioni, subentrata per incorporazione all’originaria ricorrente, ha impugnato l’ordinanza sindacale con cui un Comune aveva inibito, fino a una data prestabilita, l’inizio di attività e la cantierizzazione di opere relative a impianti di telefonia mobile, vietando altresì la presentazione di nuove istanze abilitative. Con un secondo ricorso, successivamente riunito, la stessa società ha gravato il provvedimento di divieto di inizio lavori riferito alla S.C.I.A. per l’adeguamento di una stazione radio base.
La ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti per violazione della normativa statale emergenziale, per incompetenza del Sindaco e, quanto al divieto di inizio lavori, per violazione degli artt. 87 e 87-bis del d.lgs. n. 259/2003 con conseguente formazione del silenzio-assenso, oltre che per pretermissione delle garanzie partecipative. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità per difetto di interesse e, in subordine, l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che i provvedimenti impugnati hanno esaurito la loro efficacia in corso di giudizio, essendo stati adottati con un termine finale espressamente indicato. Secondo il Tribunale, l’inefficacia sopravvenuta degli atti elide l’interesse alla loro rimozione e integra una causa di improcedibilità, poiché la parte non può ritrarre alcuna utilità concreta dall’eventuale accoglimento.
La ricorrente aveva rivendicato un interesse diretto e attuale a una pronuncia di merito, articolandolo in tre profili: consolidare la legittimità dell’intervento di adeguamento, prevenire la reiterazione di futuri provvedimenti fondati sugli stessi presupposti e ottenere la refusione delle spese di lite. Il Collegio ha disatteso tale assunto.
Il Tribunale ha richiamato l’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., secondo cui l’accertamento dell’illegittimità dell’atto è possibile solo quando sussista un interesse a fini risarcitori. Nella specie tale interesse non è stato dichiarato né è ricavabile dagli atti. Ha aggiunto che, secondo il ius receptum, l’interesse deve essere esplicitato dalla parte nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm., richiamando sul punto T.A.R. Roma, sez. I, 12/11/2025, n. 20075.
Da qui la dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha tuttavia ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna del Comune alle spese per soccombenza virtuale. Ha osservato che l’ordinanza impugnata non trovava fondamento nei poteri extra ordinem dell’art. 54 del T.U.E.L., poiché l’adozione delle misure statali di contenimento dell’emergenza epidemiologica elideva in radice la necessità di ricorrervi. La misura è stata qualificata abnorme e non proporzionata, anche in considerazione della natura urgente delle opere di telefonia mobile, assimilabili per legge alle opere di urbanizzazione primaria, richiamando T.A.R. Napoli, sez. VII, 28/05/2024, n. 3407. Da ciò la fondatezza delle doglianze del primo ricorso e l’illegittimità derivata del secondo provvedimento, con condanna alle spese liquidate in favore della società ricorrente.
Nota della Redazione
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