Revoca della licenza di polizia investigativa per abuso del titolo autorizzatorio (TAR Puglia n. 1115 del 24.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di polizia ex art. 134 T.U.L.P.S. n. 773/1931 disposta dal Prefetto in ragione dell’abuso del titolo autorizzatorio costituisce provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio, distinto dalla revoca ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990, sicché non ne seguono i presupposti e le garanzie propri della revoca stricto sensu intesa. L’abuso del titolo comprende l’esercizio dell’attività nonostante l’efficace precedente sospensione della licenza, evenienza che fonda il potere-dovere di revoca riconosciuto dall’art. 10 R.D. n. 773/1931. L’obbligo di motivazione è soddisfatto quando l’Amministrazione dimostri di avere considerato le osservazioni procedimentali ed esponga il ragionamento complessivo che le ha superate, senza necessità di confutazione analitica di ogni rilievo. In materia di pubblica sicurezza la discrezionalità amministrativa è ampia, e la revoca può fondarsi su seri indizi di scarsa affidabilità del titolare, anche in difetto di condanne.

Il Fatto

Il titolare di un istituto di investigazioni private impugna davanti al TAR Puglia il decreto con cui il Prefetto di Lecce ha disposto la revoca della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S., già rilasciata nel 2013 e prorogata nel 2019, con immediata cessazione dell’attività. La revoca si fonda su una pluralità di elementi: precedenti abusi accertati in sede di controlli, una sospensione della licenza di trenta giorni disposta nel 2021, la successiva rideterminazione della stessa, e l’impiego di personale addetto al controllo presso un locale in Brindisi nei giorni 6 e 7 novembre 2021, nonostante l’efficacia della sospensione.

Il ricorrente deduce violazione degli artt. 3 e 21-quinquies l. n. 241/1990 e dell’art. 257-quater R.E. T.U.L.P.S., carenza di motivazione in ordine alle controdeduzioni e al Vademecum Operativo, travisamento dei presupposti, oltre alla violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. In via cautelare l’istanza era stata respinta, con conferma in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’atto: non si tratta di revoca conseguente a riesame del potere pubblico, ma di un provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio. Ne deriva l’inconferenza dei parametri invocati dal ricorrente, segnatamente degli artt. 3 e 21-quinquies l. n. 241/1990, poiché la fattispecie trova la propria disciplina nell’art. 10 R.D. n. 773/1931, che attribuisce all’Autorità il potere-dovere di revocare o sospendere le autorizzazioni di polizia in caso di abuso.

La violazione contestata è concreta e reiterata: il ricorrente ha impiegato personale addetto al controllo presso un locale in occasione di eventi pubblici nei giorni 6 e 7 novembre 2021, dopo aver ricevuto la notifica della sospensione esecutiva a partire dal 5 novembre 2021. Tale condotta integra un grave abuso del titolo autorizzatorio, ulteriore rispetto a quello già accertato con le sentenze di primo e secondo grado, divenute definitive.

Quanto al dedotto deficit motivazionale, il Collegio richiama il principio per cui l’Amministrazione non è tenuta alla confutazione puntuale di ogni rilievo, essendo sufficiente che nella motivazione emerga la considerazione delle osservazioni e il ragionamento che ne ha consentito il superamento (Cons. Stato sez. V n. 9298/2023). Il Vademecum Operativo è privo di carattere precettivo e non incide sulle modalità di esercizio del potere. La partecipazione procedimentale risulta rispettata, avendo il Prefetto indicato la comunicazione di avvio e valutato le osservazioni.

Il Collegio dichiara irrilevanti le difese svolte solo nella memoria di replica, con cui si contesta la qualificazione dell’impiego del personale e si richiama una circolare ministeriale sull’utilizzo di personale antincendio: si tratta di argomenti estranei al thema, che tendono a rimettere in discussione il provvedimento di sospensione ormai definitivo. Parimenti inammissibili sono le doglianze sulla modulazione della sospensione, essendo la sua legittimità acclarata con sentenza passata in giudicato.

Infine, il richiamo nel decreto a un procedimento penale pendente non è dirimente, trattandosi di revoca plurimotivata. È legittimo che l’Amministrazione neghi o revochi l’autorizzazione sulla base di seri indizi di scarsa affidabilità, anche in difetto di condanne, in presenza di circostanze che, nell’ampio apprezzamento discrezionale, escludano una condotta irreprensibile (Cons. Stato sez. III n. 7350/2021; Cons. Stato sez. VI n. 3227/2008). L’affidamento richiesto è particolarmente rigoroso per le attività investigative, data la delicatezza dei compiti. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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