Accesso difensivo ai metadati della PEC e sindacato del giudice amministrativo (TAR Toscana n. 1115 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo non svolgono alcuna valutazione anticipata sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento rispetto all’eventuale giudizio. Un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione. L’ostensione può essere negata unicamente in presenza di una evidente e assoluta mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive, cioè in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo. Accertato il diritto, il giudice annulla il diniego parziale e ordina all’amministrazione di consentire l’accesso entro un termine congruo.
Il Fatto
Il ricorrente presenta al Comune un’istanza di accesso ai sensi della legge n. 241/1990, chiedendo tra l’altro la richiesta di accesso agli atti inoltrata da un dipendente comunale, comprensiva del file originario di posta elettronica con i relativi metadati. L’amministrazione riscontra l’istanza riconoscendo l’ostensione delle sole ricevute di posta elettronica certificata e negando il documento principale.
Il ricorrente impugna la nota di diniego parziale e chiede, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., l’accertamento del proprio diritto e la condanna dell’ente all’ostensione entro un termine congruo. Comune e controinteressato non si costituiscono in giudizio, sebbene la notifica risulti regolarmente eseguita. La causa è trattenuta in decisione all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delimita il thema decidendum: oggetto del giudizio è esclusivamente la legittimità della nota con cui il Comune ha respinto in parte l’istanza. Restano estranee le questioni relative all’accesso già consentito a seguito di diversa istanza, che potranno formare oggetto di autonoma azione.
Nel merito, il ricorrente deduce di aver ottenuto le sole ricevute di posta certificata e non il documento richiesto. Il TAR ritiene che l’interesse difensivo sia stato adeguatamente rappresentato nell’istanza, nella quale si richiamano le finalità connesse al procedimento giudiziale in corso e si rivendica la sussistenza di interessi diretti, concreti e attuali di chiara rilevanza giudiziale.
Il percorso argomentativo si fonda sul richiamo all’Adunanza plenaria n. 4 del 2021. Da tale precedente discende il divieto, per l’amministrazione detentrice e per il giudice amministrativo, di compiere valutazioni anticipate sull’influenza o sulla decisività del documento nel giudizio presupposto. L’apprezzamento spetta semmai al giudice investito della controversia, con il solo limite dell’evidente e assoluta mancanza di collegamento tra documento ed esigenze difensive, sintomo di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso.
Tale limite non ricorre nella specie. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con annullamento del diniego parziale e condanna del Comune, ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm., a consentire l’accesso entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con compensazione rispetto al controinteressato non costituito.
Nota della Redazione
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